Liquidazione del compenso al Commissario ad acta dopo la conclusione dell’ottemperanza (TAR Puglia n. 829 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al Commissario ad acta costituisce attività doverosa del giudice dell’ottemperanza, che deve essere compiuta anche in via successiva rispetto alla conclusione dell’incarico, ove la richiesta di liquidazione pervenga dopo l’esaurimento delle attività commissariali. La natura dell’incarico e l’assenza di una disciplina specifica impongono di fare riferimento ai criteri generali di cui alla tariffa professionale forense, valorizzando il tempo e l’impegno effettivamente profusi. L’onere del compenso grava sull’amministrazione rimasta inerte, trattandosi di costo direttamente imputabile alla sua inottemperanza all’obbligo di conformarsi al giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, già vittorioso in un giudizio di natura risarcitoria dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, aveva agito per l’ottemperanza al giudicato nei confronti della Provincia di Barletta Andria Trani, rimasta inadempiente all’obbligo di corrispondere le somme dovute a titolo di indennità di espropriazione e spese di lite.

Il TAR Puglia aveva accolto il ricorso, nominando un Commissario ad acta affinché provvedesse in sostituzione dell’amministrazione inerte. In data 20 maggio 2026 il Commissario ha presentato istanza di liquidazione del proprio compenso, documentando l’avvenuta conclusione dell’incarico mediante l’attestazione della Ragioneria Territoriale dello Stato circa la costituzione del deposito definitivo delle somme dovute al ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente preso atto che l’attività commissariale si è effettivamente conclusa, come dimostrato dalla documentazione versata in atti. Ha quindi ritenuto di dover riconoscere al Commissario un compenso per l’attività svolta, consistita sia in interlocuzioni informali sia in provvedimenti formali finalizzati a compulsare l’attività dell’Amministrazione titolare del potere di provvedere.

Quanto alla quantificazione, il Collegio ha valutato la congruità della somma richiesta in considerazione del tempo e dell’impegno profuso, elementi che costituiscono il parametro fondamentale per la determinazione del compenso in assenza di criteri tabellari specifici per la figura del Commissario ad acta.

La somma è stata posta a carico della Provincia, rimasta inerte rispetto all’obbligo derivante dalla sentenza di ottemperanza. La scelta risponde alla logica per cui gli oneri commissariali costituiscono una conseguenza dell’inottemperanza e devono pertanto gravare sull’amministrazione che vi ha dato causa, non già sulla parte che ha dovuto attivare lo strumento processuale per vedere soddisfatto il proprio diritto.

Il decreto conferma quindi la natura accessoria della liquidazione del compenso rispetto al giudizio di ottemperanza, potendo la stessa intervenire anche in un momento successivo alla conclusione dell’incarico, qualora l’istanza pervenga dopo il completamento delle attività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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