Opposizione recuperatoria alla cartella: il foro è quello del debitore se il luogo dell’illecito non è identificabile (Cass. civ. Sez. 2 n. 435 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, quando l’opposizione è proposta avverso la cartella esattoriale (cosiddetta opposizione recuperatoria) e dalla cartella stessa non sia identificabile il luogo di commissione della violazione, la competenza per territorio va individuata secondo il foro generale delle persone fisiche di cui all’art. 18 cod. proc. civ.. Il criterio speciale del luogo dell’illecito, previsto dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, opera solo quando il luogo della violazione sia identificabile dall’atto impugnato. L’eccezione di omessa notifica del verbale prodromico, sollevata dall’opponente, non incide sulla individuazione del giudice competente, dovendo essere valutata dal giudice eventualmente dichiarato competente.
Il Fatto
La ricorrente proponeva opposizione avverso alcune cartelle di pagamento, emesse per complessive somme relative a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, eccependo di non aver mai ricevuto la notificazione dei verbali stessi. Il Giudice di Pace adito declinava la propria competenza per territorio in favore del giudice di pace del luogo di residenza dell’opponente. Il Tribunale, adito in sede di appello, confermava tale decisione, ritenendo applicabile il foro generale delle persone fisiche di cui all’art. 18 cod. proc. civ., in considerazione del fatto che dalle cartelle esattoriali non era identificabile il luogo di commissione delle violazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel confermare l’orientamento del giudice di merito, prende le mosse dal principio generale secondo cui le opposizioni a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, ancorché l’opposizione sia stata proposta in funzione recuperatoria avverso la cartella esattoriale, a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione.
Tuttavia, la Suprema Corte rileva la particolarità della fattispecie concreta: il giudizio di fatto del Tribunale, non specificamente censurato, aveva accertato che dalla cartella esattoriale notificata non era identificabile il luogo della commissione della violazione. In tale evenienza, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, che il Collegio intende riaffermare, secondo cui l’opposizione recuperatoria, proposta avverso una cartella dalla quale non sia identificabile il luogo dell’illecito, ricade nella disciplina del foro generale delle persone fisiche di cui all’art. 18 cod. proc. civ..
La Corte precisa che tale conclusione vale anche nell’ipotesi in cui l’opponente assuma che non vi sia stata la notificazione del verbale prodromico all’emissione della cartella impugnata. Il primo motivo di ricorso viene pertanto dichiarato manifestamente infondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo, relativo al dedotto difetto di notifica dei verbali prodromici.
Il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nella versione vigente ratione temporis. La Corte applica pertanto il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente, nonché di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, nei limiti di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.