Lo sradicamento di area boschiva in zona vincolata è illecito amministrativo permanente (Cass. civ. Sez. 2 n. 8296 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce illecito amministrativo di carattere permanente la violazione consistente nello sradicamento di piante e ceppaie e nel taglio non autorizzato di un’area boschiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. La condotta antigiuridica si protrae sino a quando non venga eliminata l’alterazione ambientale, ossia fino alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi o alla regolarizzazione dell’intervento, con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981 non inizia a decorrere dalla materiale esecuzione del taglio ma dalla cessazione della situazione di antigiuridicità.
Il Fatto
All’ente pubblico era stata contestata l’esecuzione, in un’area boschiva vincolata, di uno sradicamento di ceppaie e di un taglio di alberi difforme da quello autorizzato nell’ambito di un intervento di adeguamento di una pista da sci. Il Consorzio, destinatario di due ordinanze ingiunzione, aveva proposto opposizione deducendo l’intervenuta prescrizione quinquennale degli illeciti, essendo decorso un periodo superiore a cinque anni tra la notifica dei verbali di contestazione e la notifica delle ordinanze ingiunzioni.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ravvisando la natura permanente delle violazioni; la Corte d’appello, in riforma, aveva invece qualificato gli illeciti come istantanei ad effetti permanenti, dichiarandoli estinti per prescrizione. Avverso tale decisione l’ente impositore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la violazione dell’art. 28 della legge n. 689/1981 e degli artt. 2934, 2935, 2943 e 2945 c.c.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione Civile ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la natura permanente delle violazioni. I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui gli illeciti amministrativi che comportano alterazioni ambientali sono caratterizzati da permanenza, destinata a perdurare sino a quando non venga eliminata la situazione di antigiuridicità rappresentata dall’alterazione stessa, cioè fino al ripristino dello stato dei luoghi.
La Corte ha valorizzato il dato normativo di cui all’art. 15, terzo comma, della legge reg. Emilia-Romagna n. 30/1981, che obbliga l’autore dell’illecito alla riduzione in pristino dei luoghi, osservando come le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale attuino la normativa primaria. Ha quindi respinto l’eccezione di deduzione tardiva sollevata dal controricorrente, rilevando che le ordinanze ingiunzioni richiamano compiutamente le fonti normative, nel rispetto del principio di legalità di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981.
Con specifico riferimento alla fattispecie, la Corte ha precisato che lo sradicamento e l’estirpazione di ceppaie vive determinano un’alterazione duratura del bosco, alla quale non si può porre rimedio senza un intervento umano di rimboschimento: ne consegue che, fino a quel momento, la situazione antigiuridica perdura e con essa il termine di prescrizione non decorre.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, con il principio di diritto secondo cui le violazioni in questione hanno carattere permanente; il giudice del rinvio dovrà riesaminare i fatti di causa attenendosi a tale principio e statuendo sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2934 c.c. – Estinzione dei diritti
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione