Ultrattività legale del permesso ZTL ex art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 e irrilevanza dell’accesso successivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 10163 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per accesso non autorizzato a zona a traffico limitato, la norma che dispone la proroga legale dei permessi di transito in scadenza in un determinato periodo, ancorché entrata in vigore successivamente ai fatti contestati, ha efficacia retroattiva sulla durata del permesso stesso. Ne deriva che, ove gli accessi siano avvenuti nel periodo di ultrattività legale del titolo abilitativo, gli stessi non possono ritenersi illeciti, non vertendosi in tema di deroga al principio tempus regit actum. La questione, pur non essendo stata sollevata nei gradi di merito, è ammissibile in cassazione in quanto involge un profilo di diritto fondato sugli stessi elementi di fatto già dedotti e rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
Una contribuente, titolare di un permesso di transito per residenti in zona a traffico limitato, aveva proposto opposizione avverso ventinove verbali di accertamento elevati dal Comune per accessi compiuti nel periodo successivo alla scadenza del titolo. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ma il Tribunale, in riforma, aveva confermato i verbali, ritenendo sussistente la colpa della trasgressrice per la mancata richiesta di rinnovo.
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata applicazione della disciplina emergenziale che aveva disposto l’ultrattività dei permessi scaduti nel periodo considerato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto superato l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune per la presunta novità della questione. Sebbene i motivi di ricorso debbano investire questioni già comprese nel tema del decidere, tale regola incontra un’eccezione per le questioni rilevabili d’ufficio e per i profili nuovi di diritto fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti. Nel caso di specie, la proroga disposta dal Comune con proprie ordinanze era un fatto pacifico e documentato, sicché il profilo giuridico della sua efficacia poteva essere esaminato.
Nel merito, la Corte ha richiamato il disposto dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, secondo cui tutti i permessi e le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Ha quindi rilevato che la norma, pur entrata in vigore dopo gli accessi contestati (avvenuti tra il febbraio e il marzo 2020), riguarda non la disciplina delle violazioni ma la stessa durata del permesso, che costituiva il presupposto fattuale delle violazioni medesime.
La Corte ha precisato che tale efficacia retroattiva non integra una deroga al principio tempus regit actum proprio delle sanzioni amministrative, perché incide sulla qualificazione giuridica del titolo abilitativo e non sulla normativa sanzionatoria. La proroga, operando automaticamente per legge, rende non illeciti gli accessi compiuti nel periodo di ultrattività del permesso, a prescindere dalla circostanza che l’interessata abbia poi ottenuto un nuovo titolo in epoca successiva.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti i motivi riguardanti la proporzionalità delle sanzioni e l’elemento soggettivo della colpa, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con l’annullamento dei verbali. Le spese sono state compensate tra le parti, considerata la parziale fondatezza del ricorso e la condotta processuale della ricorrente.
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Nota della Redazione
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