Appello in forma di citazione irrituale: rileva solo il deposito nel termine (Cass. civ. Sez. 2 n. 15437 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, l’appello avverso la sentenza di primo grado deve essere proposto nelle forme del ricorso. Qualora il gravame sia irritualmente introdotto con atto di citazione, la sua tempestività non può essere valutata facendo riferimento alla data di notifica dell’atto, ma esclusivamente alla data del suo deposito in cancelleria, dovendo l’atto essere depositato nel termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c. o in quello breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza, se inferiore. La decadenza maturata a carico dell’appellante non è sanabile ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, norma che si riferisce unicamente all’ipotesi di mutamento del rito disposto in primo grado e non già in grado di appello, ove il primo grado si sia correttamente svolto secondo il rito prescritto.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di trasgressore, aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune per l’illecito amministrativo di esercizio abusivo di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il giudizio di primo grado, introdotto correttamente con ricorso secondo il rito del lavoro, si era concluso con il rigetto dell’opposizione e della querela di falso proposta avverso il verbale di accertamento.

La soccombente aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, non già con ricorso, bensì con atto di citazione notificato alla controparte ma depositato solo successivamente. La Corte d’Appello aveva dichiarato l’appello inammissibile per tardività, rilevando che il deposito dell’atto era avvenuto oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel confermare l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite (da ultimo Sez. U. n. 758 del 2022), ha chiarito che la sanatoria degli effetti processuali della domanda proposta con una forma diversa da quella legale opera solo quando il giudizio di primo grado sia stato erroneamente introdotto con un rito difforme. In tal caso, l’atto introduttivo spiegherebbe i suoi effetti con riferimento alla data di notifica, ma tale principio non può trovare applicazione quando il primo grado si sia correttamente svolto nelle forme del rito del lavoro.

La Corte ha precisato che il mutamento del rito può essere disposto solo non oltre la prima udienza di comparizione; all’esito, il rito adottato si consolida anche con riguardo alla forma dell’impugnazione. Ne consegue che, se il giudizio di prime cure si è svolto regolarmente con il rito prescritto, l’appello deve essere proposto con ricorso e la sua tempestività si misura esclusivamente dalla data di deposito dell’atto, essendo irrilevante la data in cui l’eventuale citazione sia stata avviata alla notifica.

La decisione ha ribadito che la salvezza degli effetti prevista dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011 presuppone un’ordinanza di mutamento del rito e un giudizio erroneamente introdotto, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in cui il primo grado si era svolto correttamente. La decadenza in cui era incorsa l’appellante non era pertanto sanabile, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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