Il trasferimento di valuta oltre soglia non è speciale rispetto al riciclaggio (Cass. civ. Sez. 2 n. 13439 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio discretivo per l’applicazione dell’art. 9, legge n. 689/1981, in tema di concorso tra norma penale e norma che prevede una sanzione amministrativa, è dato dalla comparazione tra le fattispecie tipiche astratte e non tra quelle concrete. Non rileva, ai fini della sussistenza del rapporto di specialità, la diversità o l’identità del bene giuridico protetto, ma la coincidenza delle previsioni sanzionatorie sotto il profilo dell’identità dell’avversato comportamento del trasgressore, differenziandosi per un elemento “speciale” tipizzante ulteriore. Tra il reato di cui all’art. 648-bis c.p. e l’illecito amministrativo di cui all’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/2007 non sussiste un rapporto di specialità, poiché le fattispecie tipiche sono diverse: il primo è reato a forma libera, caratterizzato dalla finalità di occultare la provenienza delittuosa del denaro; il secondo è integrato dal mero trasferimento di valuta oltre la soglia di valore senza il tramite di intermediari abilitati.
Il Fatto
All’opponente era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per avere trasferito, senza il tramite di banche o istituti di moneta elettronica, una somma di denaro contante superiore alla soglia consentita. Il provvedimento sanzionatorio traeva origine da un’attività investigativa che aveva portato al rinvenimento di due agendine, nella disponibilità del trasgressore, contenenti una dettagliata rendicontazione di una sistematica attività di trasferimento di valuta dalla Svizzera all’Italia.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo provata la condotta sulla base del quadro indiziario e escludendo la sussistenza di un rapporto di specialità tra l’illecito amministrativo e il reato di riciclaggio.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte di legittimità ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., rammentando che questa si configura solo quando il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui avrebbe dovuto gravare. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente posto l’onere in capo al Ministero, che lo ha assolto valorizzando un quadro indiziario grave, preciso e concordante, la cui valutazione in termini di gravità e concordanza è insindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha quindi affrontato il tema del rapporto tra la pronuncia penale di non luogo a procedere e il giudizio civile. Ha rilevato come tale pronuncia non costituisca affatto una conferma delle doglianze del ricorrente: l’estinzione del reato associativo per prescrizione e la sentenza che ha escluso la sussistenza del reato presupposto del riciclaggio non inficiano l’accertamento compiuto dal giudice civile, fondato su elementi fattuali autonomi.
Sul secondo motivo, la Corte ha ricostruito la portata dell’art. 9, legge n. 689/1981, chiarendo che il raffronto deve avvenire tra le fattispecie tipiche astratte. Ha citato le Sezioni Unite n. 1963/2011, secondo cui la norma è innovativa rispetto al previgente principio del concorso tra sanzioni, e ha precisato che il criterio del bene protetto non è dirimente.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che l’art. 648-bis c.p. sanziona la sostituzione o il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa, in una prospettiva finalistica di ostacolo all’identificazione della provenienza. L’art. 49 del d.lgs. n. 231/2007 sanziona, invece, il trasferimento di denaro oltre soglia senza intermediari abilitati. La comune condotta del trasferimento costituisce una mera interferenza, non una sovrapposizione di fattispecie: il reato di riciclaggio è a forma libera, e la sua integrazione dipende dalla direzione finalistica impressa alla condotta, non dalla sua natura. Il ricorso è stato rigettato.
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Nota della Redazione
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