Spese di lite e soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere per stralcio ex art. 4 d.l. n. 119/2018 (Cass. civ. Sez. 2 n. 15992 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. Tale principio opera anche quando il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere e sia chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua della c.d. soccombenza virtuale. La compensazione delle spese è legittimamente disposta quando l’annullamento dell’atto impugnato derivi da uno ius superveniens, valutato quale factum principis idoneo a elidere l’interesse ad agire, e non dal riconoscimento dell’illegittimità dell’atto medesimo. La valutazione della soccombenza virtuale non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione resa dal giudice di merito non risulta illogica o erronea. Le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, devono essere esplicitate e non possono essere illogiche, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La contribuente proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma avverso una cartella di pagamento, dell’importo di Euro 709,72, emessa in relazione a sanzioni amministrative, eccependo la prescrizione del credito. Si costituivano Roma Capitale e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Il Giudice di pace dichiarava la cessazione della materia del contendere, in quanto la partita era stata automaticamente annullata per effetto dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018, e compensava le spese di lite. La contribuente proponeva appello dinanzi al Tribunale, lamentando l’erronea compensazione delle spese per mancata applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello e compensava le spese del grado.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, formulate nel controricorso, devono essere disattese. La tecnica espositiva del ricorso, pur contenendo la riproduzione di atti processuali, non si risolve in una pedissequa attività di assemblaggio, in quanto l’atto enuclea i motivi per i quali si chiede la cassazione, in conformità al disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 16628 del 2009 e ribadito dalle Sez. U. n. 19255 del 2010 e dalle Sez. Un. n. 5698 del 2012, secondo cui la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa. Nel caso di specie, tuttavia, l’atto contiene una sintesi idonea a illustrare la ricostruzione del fatto storico, sicché il ricorso è ammissibile.

La Corte esamina, quindi, il merito del ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Premette che, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, anche nel caso di cessazione della materia del contendere, allorché sia chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua della c.d. soccombenza virtuale. Tale principio è pacifico nella giurisprudenza della Seconda Sezione, come confermato da Cass. Sez. 2 n. 18128 del 2020.

La Corte verifica, pertanto, se il Tribunale abbia violato il principio della soccombenza nel confermare la compensazione delle spese. Il Tribunale ha riconosciuto la correttezza della decisione del Giudice di pace, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per il venir meno dell’interesse ad agire dell’opponente, atteso l’annullamento ex lege della partita, e aveva compensato le spese. La Corte richiama il precedente di Cass. n. 11410 del 2019, secondo cui l’annullamento automatico dei debiti di importo fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

La Corte conclude che l’annullamento dell’atto impugnato non è derivato dalla riconosciuta illegittimità dell’atto, ma da uno ius superveniens, legittimamente valutato quale factum principis idoneo a elidere l’interesse ad agire e a supportare la decisione di compensazione delle spese. Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato. Al rigetto segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale, liquidate in Euro 700,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori. La Corte dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *