Notifica diretta a mezzo posta dell’avviso “impo-esattivo” ex art. 29 d.l. n. 78/2010 (Cass. civ. Sez. 5 n. 483 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica degli atti impositivi, l’avviso di accertamento “impo-esattivo” di cui all’art. 29 d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, ha natura di atto impositivo e non richiede, per la sua notificazione, l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Esso può essere legittimamente notificato dall’Amministrazione finanziaria in via diretta a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 14 legge n. 890/1982, il cui regime notificatorio non è stato modificato dalla nuova disciplina. L’eventuale effetto estintivo del debito tributario derivante dalla definizione agevolata ex art. 1, comma 197, legge n. 197/2022 non si estende ai debitori solidali che non abbiano presentato istanza per la propria posizione individuale.
Il Fatto
La società e i suoi soci avevano impugnato un avviso di rettifica dell’accertamento doganale relativo a un’importazione di orologi di lusso, contestando la difformità del valore dichiarato. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato il ricorso tardivo, essendo stato proposto circa otto mesi dopo la notifica dell’atto impositivo, oltre il termine semestrale; la Commissione Tributaria Regionale aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la nullità della notifica dell’avviso per essere avvenuta tramite invio diretto a mezzo posta senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Nel corso del giudizio di legittimità, i ricorrenti depositavano istanza di sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata della lite ex art. 1, comma 197, legge n. 197/2022, producendo documenti a sostegno dell’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che la documentazione prodotta dai ricorrenti non dimostrava l’avvenuta definizione agevolata. La relazione peritale versata in atti presentava numerosi riferimenti non pertinenti alla controversia, indicando persino una diversa denominazione sociale e un diverso codice fiscale della società, nonché un numero di R.G. differente da quello del giudizio in corso. Il documento allegato come quietanza recava la dicitura “questo documento riveste carattere meramente informativo”, non potendo un consulente di parte integrare un documento dell’Amministrazione finanziaria con una dichiarazione avente valore di quietanza. La Corte ha inoltre precisato che, anche ove dimostrata, la definizione agevolata operata dalla società non avrebbe potuto estendersi ai soci, debitori solidali, in assenza di una loro autonoma istanza per le rispettive posizioni individuali.
Nel merito, la Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, volto a censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata in punto di tardività. Ha ritenuto l’argomentazione della CTR congrua, in quanto il giudice di appello aveva individuato il dies a quo della decorrenza, accertato il lasso temporale trascorso e applicato la regola del termine semestrale di impugnazione, secondo un sillogismo rispettoso del minimo costituzionale, richiamando Cass. n. 8850 del 2014.
Con riguardo al secondo motivo, concernente la nullità della notifica per mancato intervento dell’ufficiale giudiziario, la Corte ha affermato che la natura “impo-esattiva” dell’atto non osta all’applicazione del regime notificatorio dell’art. 14 legge n. 890/1982, poiché tale disciplina non è stata modificata dal legislatore nell’introdurre l’art. 29 d.l. n. 78/2010. La previsione della notifica degli atti successivi “anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento” non ha abrogato la generale facoltà di notifica diretta a mezzo posta per gli avvisi di accertamento, venendo a integrare, e non a contraddire, il sistema. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019) e di legittimità (Cass. Sez. 5, ord. n. 946 del 2020 e Cass. n. 23435/2022) in materia di notificazione diretta, ritenendo sufficiente il livello di conoscibilità dell’atto.
I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili, per aspecificità e, in via assorbente, per carenza di interesse, essendo la regolarità della notifica una statuizione non utilmente censurata e idonea a supportare da sola l’esito del giudizio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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