Operazioni inesistenti nel prestito di manodopera tra società collegate (Cass. civ. Sez. 5 n. 7002 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare la positività della violazione contestata; il contribuente conserva, tuttavia, il diritto di offrire la prova contraria, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non illogica. La censura con cui si deduce la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ. non è inammissibile quando critica la violazione delle regole legali sul regime probatorio. Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile in presenza di “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., anche quando il giudice d’appello aggiunga argomenti ulteriori a sostegno della statuizione già assunta dal primo giudice. In materia di società cooperative, l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti per il regime di mutualità prevalente grava sul contribuente che invoca l’agevolazione; in materia di sanzioni, l’applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 richiede che il contribuente alleghi e dimostri che tale modalità di calcolo determini un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto al cumulo materiale.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria, all’esito di indagini della Guardia di Finanza, notificava alla società cooperativa, dedita ad attività di servizi alle imprese, quattro avvisi di accertamento per maggiori Ires ed Iva relativi agli anni dal 2010 al 2013. I rilievi concernevano la partecipazione della società a operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, consistite in contratti di prestito di manodopera stipulati con società riconducibili a sorelle della legale rappresentante della contribuente, nonché il disconoscimento del regime di impresa con mutualità prevalente.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società; in appello, la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione in ordine alle operazioni inesistenti, ma riconosceva la natura mutualistica della società e rideterminava le sanzioni applicando la continuazione tra violazioni commesse in anni diversi. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto esaminato il primo motivo di ricorso principale, con cui la contribuente deduceva la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., lamentando che la CTR non avesse accertato la prova positiva dell’inesistenza delle operazioni. I giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo infondato: il giudice d’appello aveva correttamente valutato gli elementi offerti dall’Amministrazione, evidenziando la genericità delle fatture, l’assenza dei contratti di somministrazione e la mancanza di documentazione sul potere di organizzazione dei lavoratori “somministrati”. La critica proposta, non confrontandosi con il fondamento motivazionale della sentenza impugnata, è stata rigettata.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, concernenti il vizio di motivazione per omesso esame di dichiarazioni rese in sede penale e di documenti, sono stati dichiarati inammissibili per la ricorrenza di una “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. La Corte ha precisato che l’inammissibilità consegue anche quando le decisioni di merito, pur fondate su elementi diversi, condividano il medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali della causa, come nel caso in cui il giudice d’appello aggiunga argomenti ulteriori per rafforzare la statuizione di primo grado. In ogni caso, la rilevanza attribuita alle valutazioni dei testimoni della polizia giudiziaria nel processo penale non è riconducibile a un fatto storico-naturalistico, requisito necessario per la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Con riferimento al ricorso incidentale, la Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 223-duodecies disp. att. cod. civ. e dell’art. 2512 cod. civ.: la CTR aveva fondato il proprio convincimento solo sui versamenti del 3% ai fondi di mutualità, omettendo di valutare se la società possedesse anche gli altri requisiti previsti dalla legge per il regime agevolato, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente. Il giudice del rinvio dovrà pertanto verificare la ricorrenza di tutti i presupposti.
Accolto anche il secondo motivo di ricorso incidentale, concernente la violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di cumulo giuridico: la CTR, statuendo che l’Ufficio avrebbe dovuto applicare la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo, non aveva verificato se la contribuente avesse dimostrato che tale applicazione fosse in concreto più favorevole rispetto al cumulo materiale. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente principale.
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Nota della Redazione
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