La notifica cartacea del ricorso in appello tributario è sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. 5 n. 20160 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso introduttivo del giudizio tributario, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica a mezzo posta elettronica certificata, in violazione dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, non è inesistente ma affetto da nullità. Tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., allorché la controparte si sia regolarmente costituita in giudizio, contestando nel merito le censure avversarie. La sanatoria opera anche nel grado di appello, non ostandovi la natura di norma formale della disposizione violata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento con cui disconosceva, recuperandoli a tassazione, i costi di locazione di un immobile per l’anno d’imposta 2014, rideterminando le imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società. La contribuente proponeva appello, notificandolo e depositandolo con modalità cartacee anziché telematiche. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio dichiarava inammissibile l’appello per violazione dell’obbligo di notifica telematica, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 156, comma 3, 113 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che la notifica e il deposito cartaceo non potessero determinare l’inammissibilità dell’appello, considerato che la controparte si era costituita e l’atto aveva raggiunto il suo scopo.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il proprio precedente secondo cui il ricorso redatto in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica a mezzo pec, in violazione dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, non è inesistente ma affetto da nullità, pertanto sanabile per raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte, come da Cass. 3 dicembre 2024, n. 30950.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate si era regolarmente costituita nel giudizio d’appello, contestando punto per punto i motivi svolti dall’appellante. La Corte ne ha desunto che la predisposizione e la notificazione del ricorso in appello in via cartacea non avevano pregiudicato il diritto di difesa dell’Ufficio, sicché gli atti avevano raggiunto pienamente lo scopo cui erano diretti.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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