Unico centro decisionale tra imprese concorrenti e contraddittorio procedimentale (TAR Lazio n. 12328 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riconducibilità delle offerte di più operatori economici ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, costituisce causa di esclusione non automatica, il cui accertamento richiede un giudizio di discrezionalità tecnica. L’esclusione è legittima quando la stazione appaltante alleghi indizi gravi, precisi e concordanti, essendo sufficiente il pericolo astratto di accordi tra i concorrenti, senza che occorra provare l’effettivo condizionamento delle offerte. L’omesso contraddittorio endoprocedimentale non determina l’annullamento del provvedimento quando l’amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2, secondo periodo, l. n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente, risultata aggiudicataria del lotto A.16 all’esito di una procedura indetta da Roma Capitale per l’affidamento di trentuno concessioni demaniali marittime, veniva esclusa dalla graduatoria ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, per la presunta esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa concorrente. Il provvedimento si fondava sul rapporto di affinità tra i legali rappresentanti delle due società e su ulteriori elementi di collegamento emersi dai controlli di legge. Il lotto veniva contestualmente aggiudicato alla società controinteressata. La ricorrente impugnava l’esclusione deducendo l’insussistenza dei presupposti sostanziali e la violazione del principio del contraddittorio preventivo, non essendo stata messa in condizione di presentare osservazioni prima dell’adozione del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 8352/2025, ricostruisce la natura giuridica della fattispecie. La causa di esclusione di cui all’art. 95, co. 1, lett. d), pur essendo non automatica, non attribuisce alla stazione appaltante un potere discrezionale in senso proprio: l’esclusione è necessitata una volta accertato il presupposto, che richiede però apprezzamenti di natura tecnica caratterizzati da margini di opinabilità. Tale opinabilità rende tendenzialmente doveroso il previo contraddittorio con l’operatore economico coinvolto, salvi i casi di assoluta evidenza della riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia correttamente applicato il triplice livello di verifica delineato dalla giurisprudenza: accertata una relazione tra le imprese concorrenti, valorizzata dall’affinità tra i rispettivi amministratori, la stazione appaltante ha individuato ulteriori e convergenti elementi indiziari. Assume valenza decisiva la circostanza che l’amministratore di una delle società partecipanti fosse anche dipendente della società “concessionaria uscente”, il cui amministratore coincide con quello dell’altra impresa concorrente, nonché la partecipazione di entrambi gli operatori per il medesimo lotto A.16.

Sulla base di tali elementi, la Corte ritiene sussistenti quegli indizi gravi, precisi e concordanti idonei a denunciare il pericolo di una potenziale influenza tra le società, tale da far ritenere che le rispettive offerte potessero provenire da un unico centro decisionale, con potenziale vulnus ai principi di segretezza delle offerte e di par condicio. Le controdeduzioni della ricorrente, limitate a contestare la differenza tra affinità e parentela, non superano la valenza probatoria del quadro indiziario.

Quanto al dedotto vizio procedimentale, il TAR applica la regola dell’art. 21-octies, co. 2, secondo periodo, l. n. 241/1990: la ricorrente non ha prodotto elementi che, ove considerati in sede procedimentale, avrebbero potuto sovvertire l’esito della determinazione. L’amministrazione ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, sicché l’omissione del contraddittorio non assume rilievo caducante. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *