La SCIA non legittima interventi edilizi fuori dal suo ambito ed ogni abuso resta sanzionabile (TAR Lazio n. 12331 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA presentata per un intervento edilizio che esorbita dal proprio ambito applicativo ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001 resta improduttiva di effetti: il manufatto si considera abusivo e l’amministrazione può esercitare il potere di vigilanza e ordinare la demolizione in ogni tempo, senza incorrere nei limiti temporali di cui all’art. 21-novies legge n. 241/1990 e senza che maturi alcun affidamento tutelabile in capo al segnalante. In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso non può formarsi per il mero decorso del termine procedimentale, richiedendosi la prova rigorosa — gravante sul richiedente — della sussistenza di tutti i presupposti sostanziali, ivi inclusa l’ultimazione delle opere entro il termine di legge. La pergotenda che, per dimensioni, modalità di chiusura e destinazione, realizza uno spazio stabile e chiuso idoneo a creare nuovo volume e a mutare la destinazione d’uso dell’area esterna integra nuova costruzione e necessita del permesso di costruire.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di locali commerciali in Roma, impugnava l’ordine di demolizione emanato da Roma Capitale per un complesso intervento edilizio comprendente l’utilizzo privato di un’area di circa 2.620 mq destinata a “piazza pedonale” e “verde di uso pubblico”, la realizzazione di una pergotenda di circa 148 mq su detta area e il cambio di destinazione d’uso di una porzione dell’immobile da cantina a commerciale. Avverso tali atti, e contro i successivi provvedimenti di riesame, diniego di condono e annullamento della SCIA, la ricorrente proponeva ricorso e tre atti di motivi aggiunti, lamentando la violazione dei termini e dei presupposti dell’autotutela e l’insussistenza dei profili di abusivismo contestati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari e dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato dalla società proprietaria, in quanto destinataria diretta dei provvedimenti e pertanto legittimata ad un’autonoma impugnazione, oltre che l’impugnazione della nota di messa in mora, atto privo di autonoma lesività.
Nel merito, il Collegio ha accertato la persistente destinazione pubblica dell’area, sancita dal P.U.P. e dalle relative convenzioni, rilevando l’irrilevanza degli accordi interprivati che non possono modificarne la conformazione urbanistica. Ha inoltre ritenuto infondata la tesi della formazione tacita del condono edilizio, valorizzando la prova documentale dalla quale risultava che le opere non erano ultimate entro il termine del 31 marzo 2003.
Quanto alla pergotenda, il Tribunale ha escluso che la struttura — completamente chiudibile, con impianti di condizionamento e porta antipanico, destinata ad ampliare la superficie di somministrazione — potesse qualificarsi come opera precaria di arredo. Trattandosi di intervento realizzabile solo previo rilascio del permesso di costruire, la SCIA presentata oltre il proprio perimetro è improduttiva di effetti: l’amministrazione conserva il potere di vigilanza senza limiti temporali e l’ordine di demolizione risulta legittimo anche in assenza di un previo annullamento in autotutela della segnalazione.
Il Tribunale ha infine dichiarato inammissibile il terzo atto di motivi aggiunti, relativo alla messa in mora per l’occupazione di suolo pubblico, e condannato la ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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