Causa di servizio: no alla dipendenza per attività d’ufficio ordinarie (TAR Lazio n. 12324 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella nozione di causa di servizio, ovvero di concausa efficiente e determinante, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi che costituiscano circostanze eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro proprie di ciascuna prestazione lavorativa, con esclusione dei disagi, delle fatiche e dei momenti di stress che rappresentano il fattore di rischio ordinario della singola tipologia di attività. Grava sull’interessato l’onere di provare la dipendenza della patologia da causa di servizio, dimostrando che le modalità di svolgimento delle mansioni hanno in concreto superato la soglia dell’ordinarietà. Tale onere non è soddisfatto dalla produzione di una relazione tecnica che si limiti a menzionare l’esistenza di condizioni di lavoro impegnative, senza individuare specifici episodi di servizio eccedenti il proprium delle mansioni esigibili.
Il Fatto
L’erede di un Vice Brigadiere della Guardia di Finanza, deceduto a seguito di un infarto del miocardio, impugnava la determinazione dirigenziale con cui l’Amministrazione aveva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica con edema polmonare ed arresto cardio respiratorio”. Il diniego si fondava sul parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, secondo cui il servizio prestato non poteva assurgere a causa o concausa efficiente e determinante della patologia, insorta su base individuale e favorita da fattori di rischio personali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti incentrati sul dedotto difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato. Richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha ribadito che la dipendenza da causa di servizio non può essere ancorata a disagi generici, ma richiede la prova di specifici fatti di servizio eccedenti l’ordinarietà delle condizioni lavorative proprie della qualifica ricoperta.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non aveva allegato episodi particolarmente gravosi o condizioni atipiche di lavoro nel periodo considerato (settembre 2019 – marzo 2021), limitandosi a richiamare attività quali la gestione dei flussi documentali, la sistemazione di faldoni, la movimentazione manuale di carichi e condizioni di servizio come il mantenimento prolungato della postura o i turni prolungati. Si tratta di operazioni e circostanze tipicamente connesse alle mansioni impiegatizie svolte dal dipendente presso il Comando Regionale del Lazio.
Quanto all’attività di “sgombero locali”, il Collegio l’ha ritenuta non decisiva, essendo stata espletata per un limitatissimo arco temporale, in occasione di lavori di manutenzione, e non essendo comunque provato che fosse stata svolta nel periodo successivo alla data in cui la parte collocava l’insorgenza della patologia.
La consulenza tecnica di parte è stata giudicata inidonea a inficiare la valutazione dell’organo tecnico, poiché il consulente aveva riconosciuto la predisposizione organica del soggetto quale origine del quadro patologico e, nel richiamare le medesime attività ordinarie, non aveva consentito di individuare specifici episodi di servizio eccedenti le mansioni esigibili. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese, in considerazione della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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