Scheda valutativa militare: incoerenza interna tra giudizio del revisore e qualifica finale (TAR Calabria n. 1322 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scheda valutativa del personale militare è espressione di ampia discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale resta estrinseco, limitato alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere. È tuttavia illegittima, per incoerenza interna, la scheda in cui il Revisore ridimensioni la qualifica finale rispetto a quella proposta dal Compilatore senza indicare alcuno specifico profilo negativo, alcuna carenza professionale o alcun episodio di insufficiente rendimento. Il dissenso rispetto al giudizio di chi ha diretta e quotidiana conoscenza del servizio impone un maggiore onere motivazionale, dovendo la motivazione rendere percepibile l’iter logico seguito e il nesso di consequenzialità tra voci valutative, giudizio descrittivo e qualifica finale.

Il Fatto

Il ricorrente, all’epoca dei fatti militare addetto presso una Stazione dell’Arma dei Carabinieri, impugnava la Scheda Valutativa Mod. B relativa al periodo 2.7.2020 – 1.7.2021, conclusa con il giudizio finale “nella media”. La contestazione non investiva il merito della valutazione caratteristica, ma la sua coerenza interna: il giudizio complessivo risultava attribuito dal Revisore in dissenso rispetto a quello del Compilatore, pur a fronte di una valutazione positiva dei plurimi profili. Dopo il rigetto del ricorso gerarchico, il militare adiva il giudice amministrativo per l’annullamento del provvedimento ministeriale e della scheda.

La questione centrale riguardava dunque la possibilità di sindacare, nei limiti del controllo estrinseco, una qualifica finale apparentemente in frizione con le premesse descrittive che la precedono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dei documenti caratteristici. Ai sensi dell’art. 1025 del d.lgs. n. 66/2010, ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa sono sottoposti a valutazione mediante scheda valutativa, rapporto informativo e foglio di comunicazione; il successivo art. 1026 individua le qualifiche finali, tra cui “Superiore alla media”, “Nella media” e “Inferiore alla media”. L’art. 688 del d.P.R. n. 90/2010 assegna ai documenti caratteristici la funzione di registrare il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori su servizi e rendimento, rilevando capacità, attitudini e risultati.

Il Tribunale richiama quindi l’orientamento consolidato sulla discrezionalità tecnica dei giudizi caratteristici: il sindacato è ammesso solo in presenza di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti o evidente contraddittorietà, onere probatorio che grava sul ricorrente. Vengono citate, in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 3799 del 2021, Cons. Stato, sez. II, n. 2964 del 2021, Cons. Stato, sez. VI, n. 988 del 2017, Cons. Stato, sez. II, n. 7183 del 2021 e Cons. Stato, sez. IV, n. 947 del 2018.

Proprio in applicazione di tali principi, il Collegio ritiene fondate le censure, trattabili unitariamente. La scheda presenta una evidente incoerenza interna tra il contenuto descrittivo del giudizio del Revisore e la qualifica finale attribuita. Il Revisore, pur dichiarando di “non concordare” con il giudizio del Compilatore, non individua alcun elemento negativo, alcuna carenza professionale, alcun episodio di insufficiente rendimento, né alcun fatto idoneo a giustificare il ridimensionamento da “superiore alla media” a “nella media”.

Anzi, il medesimo Revisore riconosce al ricorrente intraprendenza, riservatezza, adeguata preparazione professionale, collaborazione costruttiva, motivazione, generale affidabilità e rendimento soddisfacente. La parte descrittiva contiene dunque plurimi elementi di apprezzamento positivo, coerenti con quelli valorizzati dal Compilatore. La conclusione per “nella media” non è però sorretta da alcuna motivazione differenziale, che, proprio in ragione del dissenso interno, avrebbe dovuto sorreggersi su un più intenso onere argomentativo. Il vizio non è la mera diversità di opinione, astrattamente ammissibile, bensì la mancanza del nesso logico tra premesse valutative ed esito classificatorio.

La scheda viola così il rapporto di coerenza e consequenzialità tra voci valutative, giudizio descrittivo e qualifica finale. La motivazione può essere contenuta nei limiti del modello caratteristico, ma deve rendere percepibile l’iter logico dell’Amministrazione: nella specie il giudizio finale si pone in frizione con la stessa motivazione positiva che lo precede. Il ricorso è pertanto accolto, nei limiti del dovere di rideterminazione in sede di riesercizio del potere con maggiore onere motivazionale, con annullamento dell’atto impugnato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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