Art. 671 c.c. Legati e oneri a carico del legatario

Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

Funzione della norma

L’art. 671 c.c. ha la funzione specifica di fissare il limite di responsabilità del legatario onerato quando il testatore ponga a suo carico un legato oppure un onere testamentario. Il dato centrale è che il legatario, a differenza dell’erede onerato, non risponde ultra vires, ma solo intra vires, cioè entro il valore della cosa legata o del diritto ricevuto: questa regola conferma la distinzione strutturale tra successione a titolo particolare e posizione dell’erede, ed evita che il legato a carico del legatario trasformi quest’ultimo in un centro generale d’imputazione delle passività successorie.

Ambito di applicazione: sublegato e onere personale

L’ambito di applicazione dell’art. 671 c.c. comprende il sublegato, inteso come legato posto a carico di altro legatario, nonché l’onere a carico del legatario, inteso come obbligo di dare, fare o non fare imposto al beneficiario del legato. Resta invece distinto, sul piano concettuale e pratico, sia il legato imposto all’erede, che ricade in una diversa disciplina soggettiva (artt. 662, 663 c.c.), sia il tema degli oneri inerenti alla cosa legata, che incidono oggettivamente sul bene e non coincidono con un autonomo peso testamentario personale gravante sul legatario (art. 668 c.c.).

La responsabilità intra vires del legatario onerato

Il legatario onerato è il soggetto che riceve un bene, una somma o un diritto e, proprio in dipendenza di tale attribuzione particolare, è chiamato ad adempiere un peso ulteriore. La misura della sua responsabilità non è personale in senso pieno, ma parametrata alla capienza economica del legato ricevuto: il problema decisivo diventa quindi l’individuazione del rapporto tra legato principale e legato imposto, o tra legato e onere, non la costruzione di una responsabilità patrimoniale generale del legatario.

La rinuncia al legato e i suoi effetti retroattivi

«La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell’art. 649 c.c., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all’usufruttuario a norma dell’art. 981 c.c. (Cass. 20711/2013). La rinuncia determina la risoluzione dell’acquisto già avvenuto in favore del legatario, con effetto retroattivo al tempo dell’apertura della successione, come confermato sia dalla retroattività della rinuncia all’eredità prevista dall’art. 521 c.c., sia dall’equivalenza, ai fini dell’accrescimento, delle ipotesi in cui il legatario non possa o non voglia acquistare il legato (Cass. 15124/2010).» (Trib. Genova 778/2025)

Se la rinuncia è provata ed effettiva, viene meno ex tunc il vantaggio patrimoniale che costituiva il presupposto stesso della responsabilità del legatario onerato ai sensi dell’art. 671 c.c. Perché produca tale effetto liberatorio, la rinuncia deve essere effettiva e non incompatibile con comportamenti concludenti di esercizio del diritto sul bene legato.

Errori frequenti

  • Ritenere il legatario onerato responsabile oltre il valore della cosa legata. La responsabilità è sempre intra vires, limitata al valore del legato ricevuto.
  • Confondere l’onere personale imposto al legatario con gli oneri oggettivamente inerenti alla cosa legata. Sono profili distinti, disciplinati da norme diverse (art. 671 c.c. per l’onere personale, art. 668 c.c. per i pesi inerenti al bene).
  • Ammettere la rinuncia al legato dopo che il legatario abbia già compiuto atti di esercizio del diritto incompatibili con la volontà dismissiva. Tali atti (ad esempio il godimento e la percezione dei frutti da parte dell’usufruttuario) precludono la successiva rinuncia.

Cosa fare

Va verificato il valore della cosa legata, quale limite invalicabile della responsabilità del legatario per l’adempimento del legato o dell’onere impostogli.

Va distinto l’onere personale a carico del legatario dagli oneri oggettivamente inerenti alla cosa legata, applicando la relativa disciplina.

In caso di rinuncia al legato, va verificato se il legatario abbia già compiuto atti di esercizio del diritto incompatibili con la volontà dismissiva, condizione che ne preclude l’efficacia liberatoria.

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