Art. 678 c.c. Accrescimento nel legato di usufrutto
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto.
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.
Funzione della norma
L’art. 678 c.c. disciplina una figura speciale di accrescimento riferita al legato di usufrutto. La sua ratio è regolare la sorte della quota di usufrutto quando uno dei beneficiari manca o viene meno, preservando, se questa è la volontà del testatore, l’unitarietà dell’usufrutto congiuntivo a favore degli altri legatari di usufrutto.
L’operatività dell’accrescimento anche dopo il conseguimento del possesso
La particolarità dell’art. 678 c.c. rispetto alla disciplina generale dell’accrescimento è che l’accrescimento tra usufruttuari congiuntivi opera anche quando uno di essi viene a mancare dopo aver già conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto: non rileva quindi che il beneficiario mancante avesse già iniziato a godere del bene, poiché l’espansione della quota a favore degli altri usufruttuari congiuntivi si verifica comunque.
La qualificazione del titolo: usufrutto congiuntivo o cousufrutto ordinario
La norma non trasforma ogni pluralità di usufruttuari in un usufrutto con diritto di accrescimento: il punto decisivo resta la qualificazione del titolo costitutivo. Occorre distinguere l’usufrutto congiuntivo, in cui il testatore ha previsto espressamente il diritto di accrescimento tra i beneficiari, dal cousufrutto ordinario, in cui più persone sono contitolari di quote distinte di usufrutto senza che sia prevista tale espansione reciproca.
La consolidazione in assenza di diritto di accrescimento
Se non vi è diritto di accrescimento tra gli usufruttuari, la porzione del legatario mancante non si accresce agli altri usufruttuari, ma si consolida con la proprietà: il nudo proprietario recupera la piena proprietà relativamente alla quota di usufrutto corrispondente al beneficiario venuto meno, mentre gli altri usufruttuari conservano solo le rispettive quote originarie.
Errori frequenti
- Escludere l’accrescimento tra usufruttuari per il solo fatto che il beneficiario mancante avesse già conseguito il possesso del bene. L’art. 678 c.c. prevede espressamente che l’accrescimento operi anche in questo caso.
- Presumere il diritto di accrescimento in ogni ipotesi di pluralità di usufruttuari. Occorre verificare se il titolo configuri un usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento o un cousufrutto ordinario privo di tale meccanismo.
- Ritenere che la quota del legatario mancante, in assenza di accrescimento, resti priva di titolare. Tale quota si consolida con la proprietà, a favore del nudo proprietario.
Cosa fare
Va verificato, dal titolo testamentario, se sia stato previsto un diritto di accrescimento tra gli usufruttuari o se si tratti di un cousufrutto ordinario privo di tale meccanismo.
Va accertato, in caso di mancanza di uno degli usufruttuari, se operi l’accrescimento a favore degli altri o la consolidazione della relativa quota con la proprietà.