Retratto successorio prezzo all’acquirente e giudicato preclude domanda venditori (Cass. civ. Sez. II n. 59 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel retratto successorio di cui all’art. 732 cod. civ. l’azione va proposta esclusivamente nei confronti dell’acquirente, senza litisconsorzio necessario con gli alienanti. L’effetto sostitutivo del retratto comporta il subentro del retraente nella posizione del retrattato con efficacia ex tunc, sicché il prezzo deve essere corrisposto al retrattato, unico soggetto legittimato a riceverlo, insieme agli interessi legali dalla data della compravendita. Una volta passata in giudicato la statuizione che esclude la legittimazione passiva dei venditori, la domanda di pagamento del prezzo proposta nei loro confronti è preclusa dal giudicato, non potendo il venditore conseguire due volte il prezzo già incassato.
Il Fatto
Il ricorrente, coerede insieme ad alcuni germani, agiva per far valere il proprio diritto di prelazione su quote di un immobile alienate da alcuni coeredi a terzi acquirenti e per ottenere il trasferimento delle quote ai sensi dell’art. 732 cod. civ. Il Tribunale adito dichiarava l’inammissibilità della domanda verso i coeredi venditori per difetto di legittimazione passiva e la rigettava nel merito. La Corte d’Appello, in riforma, riconosceva i presupposti del retratto e disponeva il trasferimento delle quote al ricorrente, rigettando l’appello incidentale degli acquirenti volto alla restituzione del prezzo.
Nelle more, i venditori coeredi e gli acquirenti convenivano il retrattante per ottenere la condanna al pagamento del prezzo della compravendita. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello confermava, riconoscendo anche gli interessi legali. Il ricorrente impugna la decisione in Cassazione con quattordici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce i principi consolidati in tema di prelazione ereditaria. L’art. 732 cod. civ. attribuisce due diritti distinti: lo ius prelationis, che impone al coerede di notificare la proposta di alienazione agli altri, e lo ius retractionis, esercitabile verso il terzo acquirente in caso di violazione della prelazione. Trattandosi di diritti collegati ma distinti, con soggetti passivi differenti, deve escludersi che l’alienante sia litisconsorte necessario nel giudizio di riscatto.
La sostituzione del retraente nella posizione del retrattato implica che il prezzo sia versato nei confronti dell’acquirente retrattato, che subentra con effetto ex tunc ed è quindi il solo destinatario del pagamento, con gli interessi legali maturati dalla vendita. La Corte richiama i propri precedenti, tra cui Cass. n. 34929 del 2022, Cass. n. 1016 del 2013 in materia di prelazione agraria, Cass. n. 12264 del 2009 in tema di prelazione locatizia e Cass. n. 4497 del 2010 sugli interessi legali. Conferma inoltre il principio di Cass. n. 15482 del 2001 e Cass. n. 2934 del 1988 sul difetto di litisconsorzio necessario dell’alienante.
La sentenza impugnata ha disatteso tali orientamenti, condannando il ricorrente a pagare il prezzo ai venditori. La Corte rileva però che la statuizione che riconosceva il difetto di legittimazione passiva dei germani è ormai coperta da giudicato, non impugnata in parte qua, e che il rigetto dell’appello incidentale degli acquirenti alla restituzione del prezzo è parimenti definitivo. Si è formato quindi un duplice giudicato che preclude la domanda dei venditori.
La Corte esclude che dalla sentenza d’appello possa desumersi un riconoscimento implicito del diritto dei venditori a ricevere il prezzo, trattandosi di affermazione resa in una controversia che in appello coinvolgeva ormai solo i cessionari, mentre i venditori restavano in causa per il solo capo delle spese. Neppure può ammettersi che il retrattante acquisti le quote senza corrispondere alcunché: tale esito deriva dalla mancata reazione dei venditori, e comunque la soluzione opposta condurrebbe a un doppio pagamento in loro favore.
I primi undici motivi sono quindi accolti, con assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito rigettando la domanda originaria. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per le gravi ed eccezionali ragioni ravvisate, anche alla luce dell’intervento della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Nota della Redazione
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