La simulazione relativa della cessione di quote societarie dissimulante una donazione richiede la forma dell’atto pubblico (Cass. civ. n. 32661 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessione di quote societarie stipulata con atto notarile, ma dissimulante una donazione, è nulla per difetto della forma richiesta dall’art. 782 c.c. qualora l’atto apparente non sia stato redatto con le forme prescritte per la donazione. Diversamente, la donazione indiretta, realizzata mediante un atto che conserva la propria causa pur perseguendo finalità liberali, non esige requisiti formali. In tema di prova, il creditore che agisce in simulazione può fornire la prova presuntiva del carattere fittizio dell’alienazione, mentre l’acquirente ha l’onere di dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo, onere non soddisfatto dalla dichiarazione contenuta nel rogito, essendo il creditore terzo rispetto ai contraenti (art. 1417 c.c.). Il valore della causa di simulazione relativa dissimulante una donazione, ai fini della liquidazione delle spese, si determina con riferimento al valore dei beni trasferiti, non al corrispettivo indicato nel contratto né al credito del quale si chiede tutela.
Il Fatto
Un creditore, titolare di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del cedente, conveniva in giudizio quest’ultimo e la di lui madre, acquirente delle quote di una società a responsabilità limitata, chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto di cessione del 3 aprile 2012 per simulazione, in quanto dissimulante una donazione, o in subordine l’inefficacia ex art. 2901 c.c. L’atto era stato rogato il giorno successivo alla notifica del pignoramento delle quote da parte del creditore. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello confermava, reputando la cessione simulata e la donazione dissimulata nulla per difetto di forma.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi cinque motivi di ricorso, esaminando preliminarmente il vizio di motivazione, ritenuto insussistente in quanto la sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma coerente e logica, aveva valorizzato plurimi elementi indiziari: il rapporto di parentela tra le parti, l’immediata stipula dell’atto subito dopo il tentativo di pignoramento, la non veridicità delle dichiarazioni circa la libera disponibilità delle quote e l’assenza di contenzioso, la mancata prova della riferibilità dell’assegno del 2004 alla provvista della cessionaria, la prosecuzione della carica di vicepresidente da parte del cedente.
La Corte ha quindi confermato il principio secondo cui la prova della simulazione da parte del terzo creditore può essere fornita anche mediante presunzioni ex art. 2729 c.c., gravando sull’acquirente l’onere di dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo. Tale onere non è soddisfatto dalla dichiarazione contenuta nel rogito, in quanto il creditore è terzo rispetto ai contraenti e il pagamento deve essere provato con elementi esterni all’atto.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Cassazione ha precisato il perimetro della donazione dissimulata rispetto alla donazione indiretta. Mentre nella prima il negozio apparente dissimula una liberalità e richiede il rispetto delle forme di cui all’art. 782 c.c., la seconda si realizza mediante un atto che conserva la propria causa e i propri effetti, perseguendo in via mediata una finalità liberale, senza necessità di requisiti formali. La Corte ha altresì chiarito che la massima ufficiale del precedente richiamato dalla ricorrente (Cass. n. 20888/2019) era solo apparentemente favorevole alla tesi della stessa, avendo la decisione in realtà distinto le due fattispecie, mantenendo fermo il principio della forma pubblica per la donazione dissimulata.
La Corte ha invece accolto il sesto motivo, relativo alla determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite. Il valore della causa avente ad oggetto l’accertamento di simulazione relativa dissimulante una donazione va determinato con riferimento al valore dei beni trasferiti, non al corrispettivo indicato nel contratto simulato né al credito per il quale si agisce. La Corte d’Appello aveva erroneamente applicato i criteri propri dell’azione revocatoria, parametrando i compensi al valore del credito, mentre la parte ricorrente aveva indicato un valore (€ 63.000,00) pari al prezzo dichiarato nella vendita simulata. La sentenza è stata perciò cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per la sola liquidazione delle spese sulla base del valore delle quote cedute.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 782 c.c. – Forma della donazione
- Art. 1417 c.c. – Prova della simulazione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 2901 c.c. – Condizioni