Art. 679 c.c. Revocabilità del testamento
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
Funzione della norma
La disposizione esprime un carattere essenziale del testamento: fino alla morte, il disponente conserva il potere di modificare, eliminare o sostituire la propria volontà successoria, coerentemente con la struttura del testamento come atto unilaterale destinato a produrre effetti solo dopo la morte del testatore (art. 587 c.c.). La revocabilità non è un dato accidentale, ma una conseguenza strutturale della libertà testamentaria ricavabile dalla stessa definizione codicistica del testamento come atto revocabile.
La nullità di ogni clausola di irrevocabilità
Ogni clausola o condizione con cui il testatore tenti di rinunciare, in tutto o in parte, alla facoltà di revocare o mutare le proprie disposizioni è priva di effetto. Non è quindi ammessa alcuna forma di vincolo contrattuale o unilaterale che leghi definitivamente il testatore alla volontà espressa in un determinato testamento: la facoltà di revoca resta esercitabile fino all’ultimo momento di vita, indipendentemente da promesse, impegni o clausole contrarie contenute nello stesso atto o in atti separati.
Errori frequenti
- Ritenere vincolante una clausola con cui il testatore dichiari di non voler più modificare il proprio testamento. Tale clausola è priva di effetto: la revocabilità è irrinunciabile.
- Confondere la revocabilità del testamento con la sua validità formale. Un testamento validamente formato resta comunque revocabile fino alla morte del testatore, indipendentemente dalle formalità con cui è stato redatto.
Cosa fare
Va considerata priva di effetto ogni clausola testamentaria o pattizia con cui il testatore abbia tentato di rinunciare alla facoltà di revoca.
Va tenuto presente che, fino alla morte del testatore, ogni disposizione testamentaria resta per sua natura modificabile o eliminabile.