Simulazione relativa e revocatoria: onere probatorio e principio di non contestazione (Cass. civ. n. 11491 del 03.05.2023)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle risultanze probatorie e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo i tassativi casi previsti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è deducibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento. Il principio di non contestazione è applicabile quando il fatto allegato sia proprio della parte nei cui confronti è dedotto ovvero comune a entrambe le parti, non anche quando sia proprio della parte deducente ed estraneo alla controparte, che, non avendone conoscenza, non potrebbe contestarlo se non in modo generico e formalistico.

Il Fatto

Un creditore agiva in giudizio nei confronti di un debitore e della sorella di quest’ultimo, deducendo che la vendita, stipulata tra i due, di un terzo di un terreno con sovrastanti fabbricati dissimulasse in realtà una donazione. Il creditore chiedeva pertanto l’accertamento della simulazione relativa del contratto e la revocatoria dell’atto ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., in quanto pregiudizievole alle sue ragioni di credito.

Il giudice di primo grado accoglieva le domande e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo che l’acquirente non avesse fornito la prova del pagamento del prezzo. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione l’acquirente, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme in tema di valutazione delle prove e di non contestazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, in quanto connessi. Ha dichiarato inammissibili le censure che investivano i risultati della valutazione delle prove, trattandosi di apprezzamenti riservati all’esclusiva competenza del giudice di merito.

Con riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. sussiste solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre quella dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si allega che il giudice non abbia valutato le prove secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendo loro un valore diverso da quello loro proprio. Ha inoltre precisato che il vizio di insufficiente motivazione non è più proponibile in sede di legittimità, non rientrando nella formulazione dell’attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione del principio di non contestazione, la Corte l’ha ritenuta infondata. Ha osservato che tale principio opera solo quando il fatto allegato sia proprio della parte nei cui confronti è dedotto o comune a entrambe le parti. Nel caso di specie, la provenienza delle somme dal conto della ricorrente era un fatto a lei sola noto, sicché la controparte, non avendone conoscenza, non era tenuta a contestarlo specificamente.

Il terzo motivo di ricorso, concernente la falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., è stato dichiarato assorbito dal rigetto dei primi due, in quanto logicamente condizionato all’accoglimento della tesi della natura onerosa del trasferimento, tesi invece esclusa dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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