Revocabile l’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio anche dopo la prestazione (Cass. civ. Sez. II n. 3982 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la prestazione del giuramento, se il giudice si convince che non sussistevano le condizioni per il deferimento, senza che rilevi il contegno processuale delle parti. Le condizioni di ammissibilità del giuramento — modalità della delazione, essenza della formula, idoneità alla definizione della lite — devono essere verificate anche d’ufficio, e il giudice d’appello può riesaminarle. L’art. 2738, primo comma, cod. civ., che attribuisce efficacia di prova legale al giuramento prestato, non impedisce tale controllo, perché le condizioni di ammissibilità non sono derogabili né rimesse alla disponibilità delle parti.

Il Fatto

La vicenda riguarda un fondo rustico e un fabbricato rurale, rivendicati dalla proprietaria in forza di un atto di donazione ricevuto dalla madre, a sua volta acquirente dagli eredi dei precedenti titolari. Il detentore del bene, già conduttore secondo un rapporto di locazione accertato in altro giudizio, contestava la proprietà dell’attrice.

Nel primo grado il Tribunale accoglieva la domanda di rivendica e ordinava la restituzione. La Corte d’Appello, dopo la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. e la definizione del giudizio collegato, rigettava il gravame, confermando la proprietà della parte attrice e riconoscendo l’intervenuto acquisto per usucapione. Il soccombente ricorreva per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla revoca dell’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio già prestato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che, una volta ammesso e prestato il giuramento decisorio, il giudice del merito non potesse decidere diversamente sulla base di prove documentali, neppure dopo aver revocato l’ammissione. La prova legale avrebbe precluso ogni diverso accertamento dei fatti.

La Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui l’ordinanza ammissiva del giuramento può essere revocata anche dopo la prestazione, se il giudice si convinca che mancavano le condizioni per il deferimento. Si tratta di un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e non rimesse alla loro disponibilità: irrilevante, dunque, il contegno processuale delle parti. Su questa linea richiama Sez. 3 n. 22805 del 28.10.2014.

Il controllo sulle condizioni di ammissibilità — modalità della delazione, essenza della formula, idoneità alla definizione della lite — deve essere compiuto anche d’ufficio. Il giudice d’appello, investito della questione della decisorietà del giuramento, può verificarne la ricorrenza anche se il soccombente l’abbia contestata solo nella comparsa conclusionale. Sul punto la Corte richiama Sez. 1 n. 24246 del 30.12.2004.

La Corte esclude che l’art. 2738, primo comma, cod. civ. osti a tale controllo: l’efficacia di prova legale del giuramento prestato presuppone il rispetto delle condizioni di ammissibilità, che restano sindacabili in sede di merito. Nella specie i capitoli del giuramento erano inammissibili e irrilevanti, perché vertevano su situazioni giuridiche e non su fatti storici percepiti dal giurante. La formula non poteva riguardare l’esistenza di rapporti o qualità giuridiche, come già affermato da Cass. civ. Sez. II n. 27086 del 25.10.2018.

La Corte ha inoltre rilevato che, con sentenze passate in giudicato, erano già accertate l’esistenza del rapporto di locazione tra le parti e la titolarità del bene rivendicato in capo alla controricorrente, provata anche l’acquisto a titolo originario. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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