Usucapione dell’erede sui beni legati: il legatario deve chiedere il possesso all’onerato (Cass. civ. Sez. 2 n. 5386 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di legato di specie, il legatario, pur acquistando la proprietà della cosa al momento dell’apertura della successione, non ne consegue automaticamente il possesso, che deve essere richiesto all’erede onerato, salvo che il legatario non ne sia già nel possesso in forza di un distinto titolo anteriore all’apertura della successione. Ne consegue che il termine per l’usucapione a favore dell’erede accettante sui beni oggetto di legato decorre dall’apertura della successione. Tale possesso può essere consegnato anche per facta concludentia e il relativo riconoscimento del diritto del legatario può risultare da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, non avente natura recettizia.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da un legatario, il quale chiedeva la condanna dell’erede, propria madre, alla restituzione di alcuni beni mobili e di un’imbarcazione ricevuti per legato dalla nonna. L’erede si difendeva sostenendo di aver usucapito i beni mobili, avendone posseduto ininterrottamente dalla morte della madre.
Il Tribunale rigettava le domande dell’attore, mentre la Corte d’appello, in parziale riforma, riconosceva la proprietà dei beni descritti in un elenco manoscritto in capo al legatario. Avverso tale decisione l’erede proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso. Il primo, relativo all’eccepita inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ., è stato ritenuto privo di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato il contenuto essenziale dell’atto di appello, come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.. Il secondo motivo, incentrato sul difetto di motivazione, è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto la motivazione della corte territoriale non è apparsa meramente apparente o assolutamente contraddittoria.
Nel merito, la S.C. ha affrontato congiuntamente le censure concernenti la violazione degli artt. 649, 1140 e 1141 cod. civ., affermando un principio di diritto che ha richiesto una correzione della motivazione della sentenza impugnata. Il legatario, a differenza dell’erede che succede nel possesso del de cuius, dipende dall’erede per conseguire il possesso del bene legato. L’usucapione a favore dell’erede accettante sui beni legati inizia a decorrere dall’apertura della successione, poiché il legatario deve chiederne il possesso all’onerato, anche se l’istanza può essere manifestata in vari modi. La corte territoriale ha quindi errato nell’affermare che il legatario fosse divenuto compossessore dei beni al momento dell’apertura della successione, senza accertare che tale possesso fosse stato conseguito prima del decesso della de cuius.
Tale errore non ha però giustificato l’accoglimento del ricorso. La Corte ha infatti valorizzato l’accertamento di merito secondo cui la formazione di un elenco manoscritto dei beni legati, redatto dall’erede, aveva avuto valore di consegna del possesso al legatario. A tal fine, sono state ritenute rilevanti le circostanze, non contestate, della conoscenza del legato prima della pubblicazione del testamento e del trasporto di alcuni beni da parte del legatario all’atto del suo matrimonio, con la conseguente modifica dell’elenco con la dizione “depennata la lista dei mobili già in possesso”.
Quanto alla mancanza di sottoscrizione dell’elenco, la Corte ha richiamato il principio per cui il riconoscimento del diritto altrui, idoneo a interrompere l’usucapione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., richiamato dall’art. 1165 cod. civ., non deve essere recettizio e può risultare da una manifestazione tacita di volontà purché univoca. La pubblicazione tardiva del testamento non è, inoltre, requisito di validità o efficacia dello stesso. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo non dirimente l’improprietà di alcuni passaggi motivazionali e non ravvisando la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo il giudice di merito attribuito all’elenco efficacia di prova legale.
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Nota della Redazione
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