Procedimento di riconoscimento riattivato dopo annullamento e pendenza ai fini della rinuncia (TAR Lazio n. 11406 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, riattivato ma non concluso a seguito dell’annullamento giurisdizionale del precedente provvedimento di diniego, deve considerarsi pendente ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024. Ne consegue l’ammissibilità della rinuncia all’istanza di riconoscimento e la legittimità della partecipazione ai percorsi formativi INDIRE di cui al d.m. n. 77/2025, ancorché il provvedimento di rigetto originario sia anteriore al 1° giugno 2024. L’annullamento in sede giurisdizionale produce un vincolo conformativo che impone all’Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, di esaminare l’affare nella sua interezza, con la conseguenza che la domanda non può ritenersi conclusa.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, aveva presentato istanza di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione aveva rigettato la domanda con provvedimento antecedente al 1° giugno 2024, successivamente annullato dal TAR Lazio con sentenza passata in giudicato. In seguito all’annullamento, la ricorrente aveva tentato di presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento al fine di partecipare ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al d.l. n. 71/2024. Il Ministero aveva negato la possibilità di presentare la rinuncia, sostenendo che il procedimento si fosse già concluso con il rigetto e che, pertanto, la fattispecie non rientrasse nell’ambito di applicazione della norma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio muove dal dato normativo: l’art. 7 del d.l. n. 71/2024 introduce percorsi straordinari di specializzazione destinati a coloro che hanno conseguito un titolo sul sostegno all’estero in pendenza del procedimento di riconoscimento e previa rinuncia all’istanza medesima. La norma dà rilievo alla pendenza del procedimento al momento della presentazione dell’istanza di rinuncia, al fine di consentire l’accesso ai percorsi formativi.
Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che la nozione di procedimento pendente include anche le fattispecie dei procedimenti di riconoscimento riattivati ma non conclusi in seguito a giudicati di annullamento per difetto di motivazione di precedenti dinieghi. Tale principio è stato affermato, in sede cautelare, dalla settima sezione del Consiglio di Stato, condiviso dal TAR Lazio in analoghe fattispecie.
Nel caso di specie, il diniego originario era stato annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 4313 del 2024. L’annullamento giurisdizionale produce un vincolo conformativo in capo all’Amministrazione, la quale, in sede di riesame, è tenuta a riesaminare l’affare nella sua interezza. La domanda di riconoscimento non poteva, quindi, considerarsi conclusa: al contrario, risultava pendente proprio perché l’atto di diniego era stato rimosso dal mondo giuridico e il procedimento doveva essere rinnovato.
La Corte ritiene, pertanto, illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rinuncia, formulata a mezzo PEC dalla ricorrente, non rilevando la circostanza che il provvedimento originario fosse antecedente al 1° giugno 2024, posto che la pendenza del procedimento deve essere valutata alla luce dell’esito del giudizio di annullamento.
Il ricorso è accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e degli atti conseguenziali, con effetti sulla partecipazione ai percorsi di cui alla normativa richiamata. Le spese sono compensate in ragione della complessità e dell’articolazione della vicenda.
Nota della Redazione
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