Rinuncia all’istanza e improcedibilità dell’ottemperanza per carenza d’interesse (TAR Lazio n. 9196 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte, dopo la sentenza favorevole che ha ordinato all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all’estero, rinunci formalmente a tale istanza per partecipare a percorsi di specializzazione previsti da successiva normativa. La rinuncia all’istanza di riconoscimento priva l’interessato di ogni utilità potenziale derivante dall’eventuale esito positivo del giudizio di ottemperanza, atteso che l’ordine di provvedere non potrebbe comunque produrre alcun vantaggio concreto sulla pretesa sostanziale originaria. Non ricorre, invece, la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., qualora la pretesa sostanziale non risulti essere stata soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio, come nel caso in cui il Ministero non abbia mai pronunciato il riconoscimento del titolo e la parte abbia rinunciato alla relativa istanza per conseguire il titolo di specializzazione attraverso i corsi.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale una sentenza favorevole che ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania ai fini dell’esercizio della professione di docente. Con la medesima sentenza era stato nominato un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione. Nonostante la delega disposta dal Responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nessun atto provvedimentale era stato adottato, sicché la parte ricorrente agiva per l’ottemperanza, chiedendo la sostituzione del Commissario e l’adozione degli opportuni provvedimenti per l’effettiva esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Tribunale aveva disposto un’istruttoria, chiedendo chiarimenti all’Amministrazione sulle ragioni dell’inadempimento e concedendo un’ulteriore proroga di sessanta giorni per provvedere. Il Ministero, nel riscontro, rappresentava che il ricorrente aveva presentato formale rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo, al fine di partecipare ai percorsi di specializzazione di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Il Collegio ha rilevato che tale rinuncia — acquisita al protocollo del Ministero — priva la parte ricorrente dell’interesse alla definizione del giudizio di ottemperanza, poiché un eventuale esito favorevole non potrebbe arrecare alcun vantaggio in ordine alla pretesa sostanziale originariamente azionata. La rinuncia all’istanza di riconoscimento determina, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse, che conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Tribunale ha escluso che nella specie ricorresse la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa di riconoscimento del titolo non è stata soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio: il Ministero non ha mai pronunciato il riconoscimento, mentre la parte ha rinunciato all’istanza per poter partecipare ai corsi, all’esito dei quali potrà conseguire il titolo di specializzazione.
In ragione dell’esito in rito del giudizio, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile e ha disposto l’integrale compensazione delle spese di causa tra le parti.
Nota della Redazione
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