La procedura Docfa non consente il classamento per la sola diversa distribuzione degli spazi interni (Cass. civ. Sez. 5 n. 10076 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura Docfa, regolata dal D.M. n. 701/1994, è utilizzabile esclusivamente per la dichiarazione di nuova costruzione ovvero per la variazione dello stato dei beni ai sensi dell’art. 20 R.D.L. n. 652/1939, che implichi una mutazione nella consistenza delle singole unità immobiliari. La mera diversa distribuzione degli spazi interni, che non incida sulle caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali dell’immobile, non integra una siffatta variazione e non può pertanto legittimare un diverso classamento al ribasso. In tale evenienza, il contribuente che intenda rettificare la rendita per la perdita del reddito lordo effettivo deve attivare il procedimento residuale di cui all’art. 38, primo comma, d.P.R. n. 917/1986. La parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per le questioni assorbite, ma ha l’onere di riproporle in appello, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La contribuente presentava una dichiarazione in procedura Docfa per una variazione consistente nella diversa distribuzione degli spazi interni dell’unità immobiliare, a seguito della quale l’ufficio rettificava il classamento, attribuendo la categoria A/1 in luogo della preesistente A/2, con conseguente aumento della rendita.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, confermando la categoria A/1 ma riducendo la classe dalla quarta alla seconda. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva l’appello della contribuente, annullando integralmente l’avviso di accertamento. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente il primo e il quinto motivo, ritenendoli fondati e assorbenti dei restanti. Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 17 e 20 del R.D.L. n. 652/1939, dell’art. 1 del D.M. n. 701/1994 e dell’art. 38, primo comma, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la procedura Docfa è limitata alle sole ipotesi di effettiva variazione dello stato dell’immobile. Con il quinto motivo prospetta l’omessa pronuncia sulla questione ex art. 112 cod. proc. civ.
Osserva la Corte che la revisione del classamento può essere disposta solo in due ipotesi: a seguito di dichiarazione di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 56 d.P.R. n. 1142/1949, oppure per effetto di una variazione dello stato dei beni che implichi mutazioni della consistenza delle unità immobiliari, come prescritto dall’art. 20 R.D.L. n. 652/1939. L’impiego della procedura Docfa è pertanto circoscritto ai soli casi di variazione effettiva che incida sulla consistenza, secondo i precedenti citati (Cass. Sez. 5, n. 29350 del 2025; Cass. Sez. 5, n. 18617 del 2020).
Nel caso di specie, è incontestato che la variazione riguardasse la sola diversa distribuzione degli spazi interni, inidonea ad intaccare l’originario classamento in A/1, considerate le caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali del cespite. La CTR ha quindi applicato una revisione del classamento in un’ipotesi non consentita dalla normativa di settore.
Quanto alla dedotta emendabilità della dichiarazione catastale, la Corte precisa che, sebbene la rendita non abbia efficacia costitutiva e le dichiarazioni errate siano sempre ritrattabili per correggere errori, nella fattispecie la contribuente non ha inteso rettificare un pregresso errore, bensì modificare la rendita attribuita dall’amministrazione attraverso la procedura Docfa. Per tale finalità, il contribuente avrebbe dovuto attivare la procedura di cui all’art. 38, primo comma, d.P.R. n. 917/1986, che richiede la perdita per un triennio del reddito lordo effettivo in misura pari ad almeno il 50% della rendita.
La Corte dichiara altresì infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione incidentale, rilevando che la parte totalmente vittoriosa ha l’onere di riproporre le questioni assorbite in appello, come prescritto dall’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, e che l’Agenzia aveva adempiuto a tale onere. Il ricorso non è inoltre inammissibile per difetto di specificità, dovendosi la relativa verifica compiere sulla base del complesso dell’atto e non in chiave eccessivamente formalistica.
Nota della Redazione
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