Revocazione della sentenza di appello e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 12019 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ove in pendenza del giudizio di cassazione intervenga la revocazione della sentenza di appello in senso favorevole al contribuente, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità. A nulla rileva che la sentenza di revocazione possa a sua volta essere impugnata, trattandosi di mera eventualità, né che manchi la prova del giudicato sulla revocazione: la carenza di interesse è attuale, perché è venuta meno la pronuncia che costituiva l’oggetto del ricorso. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate e non è dovuto il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.

Il Fatto

La contribuente, collaboratrice di un’impresa familiare operante nel settore farmaceutico, aveva chiesto il rimborso dell’Irpef versata per gli anni di imposta 1991 e 1992, sul presupposto di aver pagato l’imposta per intero anziché beneficiare della riduzione del 90% riservata ai residenti nelle province siciliane colpite dal sisma del 1990.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnazione del silenzio-diniego dell’Amministrazione, ritenendo che il rimborso, afferendo a redditi da lavoro autonomo, integrasse un aiuto di Stato incompatibile con il diritto comunitario. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina il rilievo, introdotto con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, secondo cui la sentenza di appello era stata impugnata per revocazione e che su tale decisione si sarebbe formato il giudicato. Da ciò la ricorrente faceva derivare la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui, ove in pendenza del giudizio di legittimità intervenga la revocazione della sentenza di appello in senso favorevole al contribuente, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il fondamento è che è venuta meno la pronuncia che costituiva l’oggetto del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Il Collegio precisa che non rileva l’asserita mancanza di prova sul giudicato formatosi sulla sentenza di revocazione, attestata solo dalla dichiarazione del difensore. Nemmeno rileva la possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata in cassazione: si tratta di mera eventualità, mentre la carenza di interesse della ricorrente è attuale.

La Corte evidenzia infine che l’inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso e ne trae le conseguenze sul piano delle spese: la compensazione integrale tra le parti e la non debenza, da parte della ricorrente, del pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.

Il giudizio è dunque definito in conformità a tale indirizzo, con rigetto delle diverse richieste della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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