La definizione agevolata prevale sulla sentenza non definitiva precludendo il giudicato (Cass. civ. Sez. 5 n. 16776 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018, perfezionata con la presentazione della domanda e il pagamento, costituisce il titolo di regolazione del rapporto d’imposta e determina l’estinzione del giudizio, facendo venir meno l’interesse delle parti a una pronuncia sul merito. Gli effetti della definizione prevalgono su quelli delle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto: la sentenza non definitiva a tale data non diventa cosa giudicata, poiché la definizione agevolata sostituisce l’incertezza dell’esito giudiziario. In tema di sanzioni tributarie, è sufficiente l’imputabilità della violazione, non essendo necessaria la prova della colpa dell’autore.
Il Fatto
La società, esercente attività di riparazione e vendita di autoveicoli, impugnava gli avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, emessi anche nei confronti dei soci a fini IRPEF. La Commissione tributaria provinciale annullava gli atti per gli anni 2014 e 2015 per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, mentre la Commissione tributaria regionale, adita dall’Ufficio, riformava integralmente la decisione, ritenendo legittime le riprese fondate sul p.v.c. Avverso la sentenza d’appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione.
Per l’anno 2013 i contribuenti avevano definito la lite con la procedura agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018, intervenuta quando la sentenza di primo grado, favorevole, non era ancora passata in giudicato, e invocavano l’efficacia del giudicato su tale annualità per gli anni successivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi relativi all’anno 2013, incentrati sull’efficacia della definizione agevolata e sulla formazione del giudicato. Ricostruita la disciplina dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, il Collegio evidenzia che la definizione è subordinata a una duplice condizione: la notifica del ricorso entro l’entrata in vigore del decreto e l’assenza di una pronuncia passata in giudicato alla data della domanda. Il comma 9 della norma stabilisce che gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle pronunce non definitive.
Conformandosi al principio espresso da Cass. n. 30843 del 2025, la Corte afferma che la sentenza non definitiva alla data del 24.10.2018 non diventa cosa giudicata in presenza di sopravvenuta definizione agevolata: gli effetti di quest’ultima prevalgono sostituendo l’incertezza dell’esito giudiziario. La definizione, in quanto causa di estinzione del processo su base volontaria, fa venir meno gli effetti della sentenza di merito favorevole al contribuente ma non definitiva. Ne deriva l’infondatezza dei motivi, non potendosi configurare alcun giudicato sull’annualità 2013.
Accolti invece i motivi di omessa pronuncia: la sentenza impugnata non ha esaminato la questione relativa alla detrazione dell’IVA indicata come maggiore IVA sui costi di acquisto, né la doglianza sull’inclusione dell’IVA nel prezzo delle auto cedute senza fattura, questione involgente l’interpretazione dell’art. 60, sesto comma, d.P.R. n. 633/1972 alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-521/2019. La motivazione non può essere integrata dalle argomentazioni svolte in controricorso.
Rigettati i restanti motivi: infondato quello sul contraddittorio endoprocedimentale, risultando rispettato il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000; inammissibili quelli sulla motivazione e sulla mancata fatturazione, diretti a una rivalutazione del merito; infondato quello sulla delega di sottoscrizione dell’avviso, trattandosi di delega di firma che non richiede l’indicazione del delegato; infondato quello sulle sanzioni, bastando l’imputabilità della violazione.
Il ricorso è accolto limitatamente al quarto e all’ottavo motivo: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.