Indennità espropriative diverse da quella base tassate con aliquota del 3% (Cass. civ. Sez. V n. 4180 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le indennità corrisposte in occasione della cessione volontaria nell’ambito della procedura espropriativa, diverse da quella base di esproprio — tra cui quella aggiuntiva spettante al proprietario che sia anche coltivatore diretto, quella per anticipazioni colturali e frutti pendenti, quella per deprezzamento del reliquato, quella per distruzione di soprassuoli e quella di occupazione — costituiscono prestazioni a contenuto patrimoniale e sono soggette all’imposta di registro con l’aliquota del 3% prevista dall’art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. La natura indennitaria o risarcitoria della prestazione è irrilevante, perché la norma tassa allo stesso modo indennità e risarcimento. Non trova applicazione l’aliquota dello 0,50% prevista dall’art. 6 della Tariffa per le quietanze, poiché la dichiarazione di ricezione delle somme resta assorbita nell’atto di cessione che enuncia la prestazione.
Il Fatto
Il contenzioso ha ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’imposta di registro versata da un notaio, per la registrazione di cinquantadue atti di cessione volontaria redatti nell’ambito di una procedura espropriativa per la realizzazione di un’opera infrastrutturale. La società cessionaria e il notaio rivendicavano l’applicazione dell’aliquota dello 0,50% su tutte le indennità diverse da quella di esproprio, mentre l’Ufficio aveva applicato l’aliquota del 3%, salvo rinunciare alla pretesa iniziale del 9% sull’indennità aggiuntiva al proprietario-coltivatore diretto.
La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile la richiesta per i primi ventisette atti, sul rilievo che su di essi si era già espressa altra pronuncia, e aveva rigettato il ricorso per i restanti. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, aveva confermato tale esito. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui i ricorrenti contestano la ritenuta violazione del giudicato e l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché la sentenza invocata dal giudice di merito era stata annullata in appello. Il motivo è respinto: se di giudicato esterno può discorrersi, esso riguarderebbe, per i primi ventisette atti, la statuizione regionale sulla tassazione al 3% dell’indennità aggiuntiva al coltivatore diretto, in termini contrari alla pretesa dei contribuenti. La motivazione della sentenza impugnata va tuttavia corretta, eliminando il riferimento alla pronuncia di primo grado e ricavando la soluzione dalle considerazioni sui motivi successivi.
Il nucleo del ricorso, esaminato unitariamente nei motivi secondo, terzo e quarto, muove dalla tesi secondo cui le indennità diverse da quella di esproprio non integrerebbero il prezzo della cessione ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 e non avrebbero natura patrimoniale, con conseguente applicazione dell’aliquota dello 0,50% come per le quietanze. La Corte non condivide tale impostazione e richiama un proprio precedente di legittimità, secondo cui l’indennità aggiuntiva al proprietario-coltivatore diretto trova fondamento nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno e nella posizione privilegiata assicurata dall’art. 35 Cost. alla condizione del lavoratore.
Le altre voci indennitarie ristorano pregiudizi specifici — perdita di valore dell’area reliquata, perdita dei ricavi da frutti pendenti, distruzione dei manufatti, perdita della disponibilità del bene durante l’occupazione. Esse sono accomunate dalla loro natura economica, incidendo sulla capacità reddituale dei beni e sul patrimonio dell’espropriato, e rispondono quindi a una logica patrimoniale.
La Corte osserva che l’art. 9 TP1 costituisce clausola di chiusura, applicabile a tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti diverse da quelle altrove indicate, purché onerose e a contenuto patrimoniale. Il contenuto patrimoniale va ricercato nella suscettibilità della prestazione ad essere economicamente valutabile e nella modifica patrimoniale che essa comporta. Non è pertinente il richiamo all’aliquota delle quietanze: la dichiarazione di ricezione delle somme assume natura ancillare rispetto all’atto di cessione e resta assorbita in esso, anche in forza dell’art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986.
Il quinto motivo, relativo a un preteso vizio di ultrapetizione, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non potendo arrecare pregiudizio il rigetto di una domanda non proposta. Il sesto motivo è respinto, ribadendo che il sindacato sulle spese è limitato al principio per cui esse non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa e che, in ambito tributario, le spese sono ripetibili anche quando l’attività difensiva sia svolta da funzionari dell’amministrazione. Il ricorso è quindi rigettato nel suo complesso.
Nota della Redazione
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