Il contraddittorio preventivo vale per i tributi armonizzati, l’opzione IVA ordinaria è autonoma dall’ISI (Cass. civ. Sez. 5 n. 18776 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento c.d. “a tavolino”, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ha valenza generalizzata per i soli tributi armonizzati, sicché la sua violazione determina l’invalidità dell’atto, a meno che il contribuente non abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere, proponendo un’opposizione non meramente pretestuosa (c.d. prova di resistenza). L’opzione per l’applicazione dell’IVA nel regime ordinario, ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, è facoltà del contribuente autonoma e non condizionata dalla disciplina dell’imposta sugli intrattenimenti, potendo essere esercitata anche per facta concludentia. L’accertamento parziale non costituisce un autonomo metodo di accertamento, ma una modalità procedurale che segue le regole degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore degli apparecchi per il gioco lecito, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione una maggiore IVA e irrogava una sanzione. L’atto, emesso quale accertamento parziale, si fondava sulla base imponibile determinata ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, senza considerare l’opzione per il regime ordinario IVA esercitata dalla società.
Respinti il ricorso in primo grado e l’appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omissione del contraddittorio preventivo e l’erronea esclusione dell’opzione per il regime IVA ordinario.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il motivo relativo al contraddittorio. Ha chiarito che, per i tributi armonizzati e nella disciplina anteriore all’art. 6-bis della legge n. 212/2000, il contraddittorio preventivo è doveroso anche in caso di accertamento parziale. Tuttavia, la sua omissione comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra che un eventuale contraddittorio avrebbe potuto produrre un esito diverso, indicando gli elementi di fatto che non ha potuto far valere.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva compiuto alcuna valutazione in ordine alla prova di resistenza, pur essendo la società contribuente in grado di dimostrare l’adozione del regime ordinario mediante la produzione dei registri IVA. Tale mancanza ha reso la sentenza non conforme al principio richiamato.
Quanto al motivo riguardante l’opzione per il regime ordinario IVA, la Corte ha ribadito l’autonomia tra l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA, evidenziando che il collegamento tra le due discipline è finalizzato esclusivamente alla semplificazione della riscossione. La possibilità di optare per il regime ordinario è resa necessaria dai vincoli del diritto unionale, essendo il regime forfetario una deroga alla direttiva IVA.
L’esercizio dell’opzione non è quindi condizionato dall’analoga scelta per l’ISI, ma comporta il disancoraggio dalle modalità di riscossione di quest’ultima. La Corte ha inoltre precisato che l’omessa dichiarazione dell’opzione può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442/1997.
Il secondo motivo, relativo alla mancata allegazione della nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, assorbendo gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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