Danno non patrimoniale da lesione della proprietà solo se correlato a diritti della persona (Cass. civ. Sez. 2 n. 20664 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La lesione del diritto di proprietà, ancorché generativa di pregiudizio patrimoniale integralmente risarcibile, può configurare fonte di pregiudizio non patrimoniale solo nei casi in cui essa si correli, procurando pregiudizio serio e non futile, a uno dei diritti della persona riconosciuti dalla Carta costituzionale, quali la salute, il lavoro, la privatezza del domicilio, la libertà di movimento ovvero la libertà di riunione o di svolgere attività politica o sindacale. Il ristoro del danno non patrimoniale è altresì ammesso nei soli casi previsti dalla legge, come nell’ipotesi tipica dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 per l’occupazione senza titolo della pubblica amministrazione. Non è pertanto riconoscibile il danno non patrimoniale per la sola violazione transitoria del diritto di proprietà, in assenza di allegazione e prova della lesione di un distinto diritto della persona. Il pregiudizio da occupazione senza titolo va ancorato al danno presunto, vincibile attraverso prova contraria, ovvero al danno normale, parametrato alla destinazione concreta del fondo.

Il Fatto

Il proprietario convenne in giudizio una società, assumendo l’arbitraria occupazione di alcune porzioni del proprio fondo, realizzata nel corso dei lavori di costruzione di un raccordo ferroviario privato e di riapertura di una strada, mediante posa di binari, traversine e opere permanenti. Chiese l’accertamento dell’avvenuta invasione, il rilascio delle aree e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale accertò l’illegittima occupazione, condannando la società al rilascio e al risarcimento. La Corte d’appello, in parziale riforma, riconobbe anche il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto di proprietà, valorizzando la natura di diritto inviolabile e la normativa eurounitaria. Avverso tale statuizione la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erroneo riconoscimento del danno non patrimoniale in assenza di allegazione e prova.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso concernente il riconoscimento del danno non patrimoniale, censurando il percorso argomentativo della sentenza impugnata.

Il diritto di proprietà trova la sua regolamentazione nell’art. 42 Cost., collocato nel titolo dedicato ai rapporti economici, e non già tra i diritti di libertà riconosciuti e protetti in sé. La disciplina costituzionale della proprietà, pur pienamente garantita, è piegata alla funzione sociale che il Costituente le attribuisce. L’aspirazione a misurare la norma interposta con le regole unionali non può sorreggere il riconoscimento del danno non patrimoniale per la sola lesione del diritto di proprietà, atteso che le norme sovranazionali ne confermano la natura comprimibile in funzione dell’interesse generale.

La risarcibilità del danno non patrimoniale resta ancorata al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26972 del 2008: essa è ammessa nei casi previsti dalla legge, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, ovvero quando sia leso in modo grave un diritto inviolabile della persona. La lesione della proprietà, pertanto, può generare pregiudizio non patrimoniale solo quando si ripercuota in maniera diretta e lesiva su uno dei diritti fondamentali della persona o nei casi in cui la legge espressamente lo preveda, come nell’ipotesi dell’occupazione usurpativa della pubblica amministrazione di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Nel caso di specie, nessuna correlazione con un diritto della persona è stata allegata, sicché il riconoscimento del danno non patrimoniale per la sola violazione del diritto di proprietà è risultato erroneo. La Corte ha altresì escluso che l’intensità della colpa o il dolo dell’autore dell’illecito possano ampliare l’area del ristoro, non avendo il risarcimento funzione punitiva.

La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per l’esame della domanda risarcitoria alla luce del principio enunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *