Legittimazione attiva dell’amministratore giudiziario e necessaria autorizzazione del giudice delegato (Cass. civ. Sez. 2 n. 17499 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro di partecipazioni societarie, l’amministratore giudiziario non è legittimato a sostituirsi all’organo amministrativo della società, né diviene suo legale rappresentante, rimanendo un custode dei beni sequestrati con poteri di amministrazione. La sua legittimazione processuale a tutelare il patrimonio sociale è disciplinata dall’art. 40, quarto comma, d.lgs. n. 159/2011, che, nella formulazione ratione temporis applicabile, richiede l’autorizzazione scritta del giudice delegato per stare in giudizio. Tale autorizzazione, una volta ottenuta, vale per ogni stato e grado del giudizio, ma la sua sussistenza deve essere verificata dal giudice di merito mediante l’esame dei documenti in atti.
Il Fatto
Una società promittente venditrice convenne in giudizio la promissaria acquirente per sentir dichiarare la risoluzione di un contratto preliminare di vendita di un fabbricato commerciale, per l’inadempimento di quest’ultima, con diritto di trattenere le somme versate a titolo di caparra confirmatoria. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto.
Avverso tale decisione propose appello l’amministratore giudiziario delle quote sociali e dell’azienda della società promissaria acquirente, nominato ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, eccependo la nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado e l’inammissibilità della domanda attrice. La Corte d’appello, tuttavia, dichiarò il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore giudiziario, ritenendo che, in assenza di un provvedimento del giudice delegato che lo autorizzasse a sostituirsi all’organo amministrativo, egli non potesse agire in giudizio. La società e l’amministratore giudiziario hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 41, sesto comma, d.lgs. n. 159/2011, norma sulla quale la Corte territoriale aveva fondato la decisione di carenza di legittimazione attiva. Tale disposizione, nella versione applicabile ratione temporis, riguarda ipotesi specifiche afferenti alla vita e al funzionamento della società assoggettata ad amministrazione giudiziale, come la convocazione dell’assemblea per la sostituzione degli amministratori e l’impugnazione di determinate delibere societarie, e non si attaglia al caso in cui l’amministratore debba tutelare il patrimonio sociale.
La norma applicabile è invece l’art. 40, quarto comma, d.lgs. n. 159/2011, a mente del quale l’amministratore giudiziario non può stare in giudizio senza autorizzazione scritta del giudice delegato. La Corte ha precisato che tale autorizzazione è necessaria in quanto l’amministratore giudiziario, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è principalmente un custode con poteri di amministrazione dei beni sequestrati, senza divenire legale rappresentante della società né suo nuovo amministratore, atteso che la società rimane in vita ma è privata del potere di gestire la propria azienda.
La Corte ha quindi rilevato che la verifica sulla sussistenza o meno dell’autorizzazione del giudice delegato, che una volta ottenuta vale per ogni stato e grado del giudizio, deve essere effettuata mediante l’esame dei documenti in atti. Tale verifica non risultava essere stata eseguita dai giudici di merito, i quali si erano limitati a richiamare una norma non conferente, senza specificare se l’autorizzazione fosse stata rilasciata. Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato fondato il primo motivo, assorbiti i restanti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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