La guida in stato di ebbrezza e i reati di stupefacenti sono ostativi alla cittadinanza per il giudizio prognostico sull’integrazione (TAR Lazio n. 10728 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, il provvedimento di diniego deve ritenersi legittimo quando l’Amministrazione abbia valutato in modo globale e non atomistico i precedenti penali del richiedente, considerandoli come indicatori della sua personalità e della sua adesione ai valori della comunità. La guida in stato di ebbrezza e i reati in materia di stupefacenti, soprattutto se commessi a ridosso della domanda, possono essere ragionevolmente posti a fondamento del negativo giudizio prognostico sull’utile inserimento del naturalizzando nella comunità nazionale. Tale valutazione non costituisce una sanzione per il reato commesso, ma una prognosi sulla futura integrazione del soggetto. Nei provvedimenti plurimotivati, la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici è sufficiente a sostenere il diniego e a determinare il rigetto del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 11 ottobre 2021 istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2024, l’Amministrazione respingeva la domanda ritenendo ostativi i precedenti penali a suo carico: una condanna del 2014 per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e un decreto penale del 2020 per guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992. Il diniego contestava altresì una dichiarazione mendace resa dal richiedente ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000 circa la propria situazione penale.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo carenza di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe valutato la concreta gravità dei reati né il suo livello di integrazione sociale, e contestando l’addebito della dichiarazione mendace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando come il provvedimento impugnato fosse supportato da un’adeguata motivazione in relazione alle risultanze istruttorie. Nel valutare la censura sulla mancata considerazione della gravità concreta dei reati, il TAR ha ribadito che il giudizio sulla concessione della cittadinanza è un apprezzamento altamente discrezionale, che incide sul rapporto tra individuo e Stato-Comunità e non si esaurisce nel rapporto tra Amministrazione e amministrato.
La pronuncia ha chiarito che le condotte penalmente rilevanti devono essere valutate non in modo frammentario ma come indicatori globali della personalità del richiedente, secondo una logica sintetica di impatto. In tale prospettiva, la condanna per reati in materia di stupefacenti è stata considerata sintomatica di pericolosità sociale, anche per i contatti con i circuiti criminali, mentre la guida in stato di ebbrezza è stata apprezzata come indice di scarsa solidarietà sociale e di mancata assimilazione dei valori fondamentali come il diritto alla vita e all’incolumità altrui.
Il TAR ha inoltre valorizzato la prossimità temporale del reato di guida in stato di ebbrezza, commesso il 24 novembre 2019, a soli due anni dalla presentazione della domanda. L’istituto del “periodo di osservazione” decennale, richiamato dalla giurisprudenza, esige che il richiedente dimostri un comportamento senza mende nell’arco dell’ultimo decennio, e il valore sintomatico della condotta aumenta quanto più essa è temporalmente vicina all’istanza.
Da ultimo, il Collegio ha precisato che, trattandosi di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici per sostenere il diniego. I comportamenti penalmente rilevanti rimproverati al ricorrente risultavano di per sé ostativi, a prescindere dall’addebito della dichiarazione non veritiera. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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