Spese di lite: l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo non determina soccombenza reciproca (Cass. civ. Sez. 5 n. 46 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inammissibilità dell’appello principale, l’appello incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita esclusivamente alla parte ricorrente in via principale. La declaratoria di inefficacia dell’impugnazione incidentale non integra un’ipotesi di soccombenza reciproca, poiché la decisione del giudice non si esplica su tale impugnazione. L’applicazione del principio di causalità, con riferimento al decisum, impone di reputare soccombente la parte che ha instaurato il giudizio, essendo ad essa addebitabile l’iniziativa processuale.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l’appello principale proposto dall’agente della riscossione avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente. Nel contempo, il giudice d’appello aveva dichiarato inefficace l’appello incidentale tardivo proposto dalla società, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
La società contribuente ha impugnato la sentenza in cassazione, deducendo la violazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere il giudice d’appello compensato le spese nonostante l’assenza di una soccombenza reciproca.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura della società. Il principio affermato è che, in caso di inammissibilità dell’appello principale, l’appello incidentale tardivo diviene inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. Tale declaratoria non implica che il giudice si sia pronunciato sul merito dell’impugnazione incidentale, la quale resta assorbita.
Di conseguenza, la soccombenza non può che essere riferita alla sola parte ricorrente in via principale, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha precisato che è irrilevante stabilire se sull’impugnazione incidentale vi sarebbe stata soccombenza, atteso che la decisione non si esplica su di essa.
L’applicazione del principio di causalità impone, pertanto, di porre le spese del giudizio a carico della parte che ha dato causa all’instaurazione del giudizio stesso, ossia la parte ricorrente in via principale. La compensazione operata dal giudice d’appello, basata sulla reputata soccombenza reciproca, è stata quindi ritenuta erronea.
La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, perché provveda a un nuovo esame delle questioni relative al governo delle spese processuali, inclusa la liquidazione di quelle del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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