L’invito a ripristinare la legittimità nel procedimento ispettivo non è impugnabile (TAR Sicilia n. 3173 del 25.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento ispettivo disciplinato dall’art. 25 l.r. Sicilia n. 44/1991, il provvedimento di chiusura che si limiti a compendiare le risultanze dell’ispezione e a rivolgere all’ente un mero invito a ripristinare la legittimità degli atti non è autonomamente impugnabile. Esso non contiene prescrizioni cogenti, sanzionatorie o sostitutive e, dunque, non è immediatamente lesivo della sfera giuridica dell’ente. L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata. La lesione sorge solo con l’eventuale successivo provvedimento sanzionatorio o sostitutivo, contro il quale i vizi potranno essere fatti valere. Il ricorso che impugni l’atto di chiusura è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna davanti al TAR Sicilia il provvedimento di accertamento ispettivo con cui il Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento delle autonomie locali, all’esito di un’ispezione ex art. 25 della l.r. n. 44 del 1991, ha individuato presunte violazioni nell’attività amministrativa dell’ente. Il ricorrente censura, unitamente agli atti presupposti (relazioni ispettive, contestazione degli addebiti, nomina dei commissari e linee guida), il provvedimento di chiusura del procedimento del 7 marzo 2024.
L’ente deduce tre motivi: violazione dei requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali, incompetenza del Dirigente generale a disciplinare le modalità degli incarichi ispettivi e questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 l.r. n. 44/1991 per contrasto con gli art. 3 e 114 Cost. La Regione si costituisce e chiede l’estromissione della Presidenza e il rigetto. All’udienza il Collegio dà avviso della possibile inammissibilità per difetto di attuale lesività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di riunione con gli altri ricorsi avverso ulteriori atti di chiusura, potendo la causa essere decisa autonomamente, sul rilievo di Cons. St., sez. III, 19 aprile 2024, n. 3553. Accoglie poi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana: la Regione non ha soggettività unitaria e sono legittimati i singoli rami secondo la competenza esercitata, nella specie l’Assessorato regionale delle autonomie locali.
Nel merito il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata sull’art. 100 cod. proc. civ. e sulla necessità che l’interesse a ricorrere sia concreto e attuale, consistente in un’utilità pratica, diretta e immediata (Cons. St., sez. III, n. 474 del 2014; Cons. St., sez. V, n. 5131 del 2013; Cons. Stato, sez. II, n. 8263 del 2022). La prospettazione di un evento ipotetico e futuro non vale a dare consistenza all’utilità richiesta.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato non contiene prescrizioni cogenti, sanzionatorie o sostitutive, ma si limita a rivolgere all’ente un invito a porre in essere atti, anche in autotutela, che ripristinino la legittimità di quelli oggetto di controllo. Non emerge, quindi, alcuna lesione attuale all’autonomia organizzativa e decisionale del Comune. La conferma si trae dall’assenza di sanzioni o provvedimenti sostitutivi successivi, non indicati dalle parti neppure su specifica richiesta del Collegio.
Il Collegio collega tale lettura alla riforma del titolo V della Costituzione, che ha reso il controllo un momento collaborativo e nell’interesse dell’ente controllato, volto a stimolare processi di autocorrezione. I vizi dell’atto potranno essere fatti valere impugnando l’eventuale successivo provvedimento sanzionatorio o sostitutivo. Il richiamo difensivo a un precedente del medesimo Tribunale non incide sulle argomentazioni, poiché quella sentenza non affronta la questione, ivi non eccepita né rilevata d’ufficio. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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