Art. 723 c.c. Resa dei conti

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

Funzione della norma

L’art. 723 c.c. disciplina una fase interna delle operazioni divisionali, successiva alle eventuali vendite di beni ereditari e logicamente anteriore alla stima, alla formazione delle porzioni e alla regolazione finale dei conguagli: dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili, si procede ai conti tra condividenti, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi reciproci.

Il raccordo con le norme precedenti e successive

Gli artt. 719, 720, 721 e 722 c.c. regolano ipotesi nelle quali la massa può essere modificata o convertita in liquidità prima della resa dei conti, mentre gli artt. 724, 725, 726, 727, 728 e 729 c.c. disciplinano, rispettivamente, collazione e imputazioni, prelevamenti, stima, formazione delle porzioni, conguagli e assegnazione o attribuzione. L’art. 723 c.c. è quindi norma di raccordo operativo tra la fase di ricostruzione economico-contabile della massa e la fase strettamente distributiva della divisione.

La funzione duplice della resa dei conti

La ratio della norma è duplice: da un lato, imporre la regolazione dei rapporti dare-avere maturati tra i condividenti durante la comunione ereditaria; dall’altro, rendere possibile la corretta costruzione della massa divisibile, dello stato attivo e passivo e delle quote finali. La norma non si limita a prevedere una resa meramente descrittiva, ma collega espressamente i conti alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni e dei conguagli o rimborsi: il rendere conto è quindi funzionale alla quantificazione della massa e non costituisce un segmento autonomo e separato dalla divisione.

Errori frequenti

  • Trattare la resa dei conti come adempimento meramente formale, scollegato dalla determinazione delle porzioni. La resa dei conti è funzionale alla corretta quantificazione della massa e delle quote finali.
  • Procedere alla formazione delle porzioni senza prima aver definito lo stato attivo e passivo dell’eredità. La sequenza logica impone di completare la resa dei conti prima della fase distributiva.

Cosa fare

Va completata la resa dei conti tra condividenti, con la formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità, prima di procedere alla determinazione delle porzioni e dei conguagli.

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