I motivi assorbiti restano impregiudicati nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 31390 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le questioni che costituiscono oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti devono ritenersi non decise e restano impregiudicate, potendo essere riproposte al giudice del rinvio. Il giudice di rinvio non può limitarsi a dichiarare che su tali questioni si sia formato il giudicato, ma è tenuto a esaminarle direttamente. La domanda di accertamento della simulazione è autonoma rispetto all’azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ.; pertanto il passaggio in giudicato del rigetto di quest’ultima non determina il venir meno dell’interesse e della legittimazione a proporre la prima. La motivazione meramente assertiva, che non rende percepibile il fondamento della decisione, integra il vizio di motivazione apparente, censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente aveva agito nei confronti del fratello e del padre, chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta e, in via subordinata, relativa della compravendita di un immobile, conclusa tra il padre e il fratello. L’attrice agiva anche in qualità di creditrice del padre, in surroga dell’altro fratello, erede, al fine di recuperare il bene.
Nei precedenti gradi, la domanda era stata rigettata. La Corte di cassazione, con sentenza del 2023, aveva accolto il primo motivo di ricorso per omessa pronuncia, dichiarando assorbiti gli altri motivi, tra cui quello relativo alla transazione intercorsa tra la ricorrente e il fratello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, affermando il principio secondo cui le questioni oggetto di motivi di ricorso dichiarati assorbiti non sono decise e restano impregiudicate, potendo essere riproposte al giudice del rinvio. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva erroneamente invocato il giudicato in riferimento alla questione della transazione, non considerando che il relativo motivo era stato assorbito e non esaminato.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha precisato che il giudice del rinvio è vincolato a quanto statuito dalla sentenza di cassazione, che aveva accertato l’autonomia della domanda di simulazione rispetto all’azione surrogatoria. Pertanto, il rigetto dell’azione di surroga non comportava il venir meno dell’interesse e della legittimazione a proporre la domanda di simulazione.
La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, laddove aveva escluso l’interesse ad agire, era meramente assertiva e quindi apparente, non avendo preso in esame la clausola della transazione che, secondo la ricorrente, dava atto della permanenza di un residuo debito. Tale vizio integra la violazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi enunciati e statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2900 c.c. – Condizioni, modalità ed effetti
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso