Art. 729 c.c. Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.
Funzione della norma
L’art. 729 c.c. si colloca nella sequenza finale delle operazioni divisionali, dopo la stima dei beni (art. 726 c.c.), la formazione delle porzioni (art. 727 c.c.) e l’eventuale riequilibrio mediante conguagli (art. 728 c.c.). La norma non disciplina la composizione dei lotti, ma il criterio con cui i lotti già formati vengono riferiti ai singoli condividenti, distinguendo tra assegnazione mediante sorteggio delle porzioni uguali e attribuzione diretta delle porzioni diseguali.
La ratio della norma è chiudere ordinatamente la divisione con un criterio di imputazione delle porzioni che assicuri imparzialità quando i lotti siano equivalenti, valorizzi l’accordo dei condividenti quando esista, e consenta invece un’attribuzione motivata quando le porzioni non siano eguali, evitando che la fase finale resti priva di regole autonome rispetto alla precedente formazione dei lotti.
Il carattere non assoluto del sorteggio per le porzioni uguali
«In tema di divisione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto dall’art. 729 c.c. nel caso di uguaglianza di quote, posto a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 1091/2007; Cass. 3461/2013), non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte (Cass. 4426/2017). Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l’onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza.» (Cass. 11857/2021; Cass. 32593/2025)
L’attribuzione diretta per le porzioni diseguali
Quando le porzioni sono diseguali, la norma non impone l’alea del sorteggio, ma richiede un’attribuzione diretta, perché l’uguaglianza formale tra i condividenti non sussiste più sul piano dei lotti predisposti: il giudice esercita in questo caso un potere selettivo che deve restare coerente con quote, valori, eventuali conguagli e funzionalità complessiva del progetto divisionale.
Errori frequenti
- Ritenere il sorteggio obbligatorio in ogni caso di porzioni uguali. Il criterio è tendenziale e derogabile per ragioni oggettive o soggettive adeguatamente motivate.
- Applicare il sorteggio anche alle porzioni diseguali. In tal caso la norma richiede un’attribuzione diretta, non un’estrazione a sorte.
- Pretendere l’accoglimento automatico di una richiesta di deroga al sorteggio. Il giudice ha solo l’onere di motivare adeguatamente la propria scelta, in un senso o nell’altro.
Cosa fare
Va verificato se le porzioni formate siano uguali o diseguali, per individuare il corretto criterio di assegnazione (sorteggio o attribuzione diretta).
Va motivata adeguatamente ogni deroga al criterio del sorteggio per le porzioni uguali, tenendo conto delle ragioni oggettive e soggettive rilevanti nel caso concreto.