Art. 730 c.c. Deferimento delle operazioni a un notaio

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal Tribunale del luogo dell’aperta successione.

Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.

Funzione della norma

L’art. 730 c.c. si colloca nella sequenza conclusiva della divisione ereditaria come norma che non modifica i criteri sostanziali della divisione, ma ne disciplina il possibile svolgimento attraverso un modulo tecnico-operativo affidato a un notaio, restando ferme la funzione ordinatrice del giudice e la riserva giudiziale sulle contestazioni insorte nel corso delle operazioni. Lo scopo è semplificare e tecnicizzare lo svolgimento delle operazioni divisionali, evitando che ogni attività materiale debba essere compiuta direttamente davanti al giudice, valorizzando l’autonomia concorde dei coeredi quanto al ricorso alla sede notarile e, al tempo stesso, conservando all’autorità giudiziaria il monopolio decisorio sulle questioni controverse.

L’oggetto del deferimento: attività preparatoria ed esecutiva, non decisoria

Il deferimento può riguardare l’attività divisoria preparatoria ed esecutiva collegata alla stima, alla formazione delle porzioni, alla predisposizione del progetto e agli adempimenti funzionali alla sua attuazione, ma non anche la decisione di controversie sostanziali tra condividenti, che rimane estranea alla sfera del notaio: il secondo comma della norma riserva espressamente al giudice tutte le contestazioni sorte nel corso delle operazioni.

Il consenso unanime al deferimento e la nomina del notaio

Il presupposto del deferimento è il consenso di tutti i coeredi, requisito espresso di legittimità dell’opzione notarile. Va tuttavia distinto il consenso unanime al deferimento dall’accordo sulla persona del notaio: se il consenso all’utilizzo del modulo notarile deve essere totale, il difetto di accordo sul nominativo del professionista non paralizza l’istituto, essendo rimessa al tribunale la nomina del notaio in caso di dissenso sulla persona.

Il ruolo tecnico-organizzativo del notaio e la riserva al giudice

Il notaio incaricato svolge funzioni tecnico-formali e organizzative delle operazioni divisionali, con verbalizzazione, raccolta delle posizioni delle parti, predisposizione del progetto e gestione del segmento esecutivo della divisione, ma non può sostituirsi al giudice nell’accertamento di quote, diritti, validità di titoli successori, esistenza di questioni pregiudiziali o soluzione dei dissensi emersi: la sua attività resta di elaborazione e proposta, non di decisione. Il giudice conserva il potere di direzione e di decisione dei punti controversi; l’eventuale consulente tecnico può affiancare, se necessario, i profili estimativi o ricostruttivi, ma non si confonde né con il notaio né con il giudice.

Le contestazioni sorte durante le operazioni

Se durante le operazioni emergono contestazioni su valori, quote, collazione, criteri di formazione dei lotti o altri punti incidenti sui diritti dei condividenti, il notaio deve rimetterle tutte insieme al giudice: il procedimento non può chiudersi con una semplice declaratoria di esecutività finché tali contestazioni non siano risolte, poiché la contestazione paralizza il potere del giudice di approvare il progetto in via sommaria. Se manca invece soltanto l’accordo sul nominativo del notaio, decide il tribunale, senza che ciò equivalga a un dissenso sul deferimento in quanto tale.

Il valore del progetto notarile e l’accettazione unanime

Il verbale notarile e il progetto divisionale non esauriscono da soli il procedimento, ma costituiscono il supporto tecnico-documentale sul quale il giudice esercita il controllo finale: in assenza di contestazioni e in presenza di consenso delle parti sul progetto, tale controllo tende a ridursi a una verifica di regolarità e coerenza, mentre in presenza di dissenso si riespande in pieno come potere decisorio. L’accettazione unanime del progetto costituisce fattore di stabilizzazione dell’assetto divisionale e di superamento dei criteri legali suppletivi, ferma restando l’eventuale rilevanza dei vizi tipici del consenso nei limiti consentiti dall’ordinamento.

Errori frequenti

  • Ritenere che il notaio delegato possa decidere le contestazioni sorte tra i coeredi durante le operazioni. Tali contestazioni restano riservate al giudice, che provvede con unica sentenza.
  • Considerare paralizzante per il deferimento il solo disaccordo sul nominativo del notaio. In tal caso la nomina è rimessa al tribunale, senza che ciò equivalga a un dissenso sul deferimento.
  • Ritenere che il progetto notarile, di per sé, chiuda definitivamente il procedimento senza controllo giudiziale. Il giudice mantiene sempre un potere di verifica, che si amplia in presenza di contestazioni.

Cosa fare

Va verificato il consenso unanime di tutti i coeredi prima di procedere al deferimento delle operazioni divisionali a un notaio.

Va richiesta la nomina giudiziale del notaio in caso di disaccordo sul nominativo, senza che ciò comprometta la possibilità di avvalersi del modulo notarile.

Va assicurata la rimessione al giudice di tutte le contestazioni insorte durante le operazioni, evitando che il notaio si pronunci su questioni sostanziali riservate all’autorità giudiziaria.

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