Art. 735 c.c. Preterizione di eredi e lesione di legittima

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla.

Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.

Funzione della norma

L’art. 735 c.c. disciplina la patologia propria della divisione fatta dal testatore quando l’operazione divisoria, anziché ripartire il patrimonio tra tutti i soggetti che devono parteciparvi, esclude uno dei legittimari o uno degli eredi istituiti, oppure incide sulla quota di riserva di un coerede legittimario, distinguendo nettamente tra nullità della divisione per preterizione e azione di riduzione per lesione di legittima.

La funzione sistematica della norma è di chiusura rispetto agli artt. 733 e 734 c.c.: pone il limite oltre il quale né le norme date dal testatore per la divisione né la divisione da lui direttamente compiuta possono operare validamente. La volontà del de cuius resta rilevante nella conformazione delle porzioni, ma non può espellere dalla divisione un soggetto che ne deve essere parte, né comprimere definitivamente la quota riservata ai legittimari.

La distinzione tra preterizione e lesione quantitativa

Il problema centrale è il confine tra preterizione ed esclusione soltanto economica: vi è preterizione rilevante ai sensi dell’art. 735 c.c. quando un legittimario o un erede istituito non è compreso nella divisione; vi è invece lesione di legittima quando il soggetto è compreso, ma riceve meno di quanto la legge gli riserva, ipotesi nella quale il rimedio previsto è l’azione di riduzione contro gli altri coeredi. Il testatore può dividere i propri beni anche comprendendo la parte non disponibile (art. 734 c.c.), ma questa facoltà non equivale al potere di sottrarre tutela ai legittimari né di omettere un erede istituito dalla compagine divisoria.

La distinzione dal supplemento di divisione e dalla rescissione

È essenziale non confondere l’art. 735 c.c. con l’art. 762 c.c.: l’omissione di uno o più beni dell’eredità non determina nullità della divisione, ma soltanto un supplemento di divisione; la nullità ex art. 735 c.c. riguarda invece l’omissione di persone necessarie alla divisione, non l’incompletezza oggettiva del compendio. Allo stesso modo, la disposizione va distinta dall’art. 763 c.c.: la rescissione per lesione oltre il quarto opera quando il valore dei beni assegnati è inferiore, oltre la soglia legale, rispetto alla quota spettante, mentre l’art. 735 c.c. presidia due vizi diversi, l’esclusione di un condividente necessario e la lesione della quota di riserva, per la quale rinvia alla riduzione.

Il petitum corretto e l’onere della prova

Se si deduce la nullità della divisione testamentaria per preterizione, il fatto costitutivo non è la semplice qualità di legittimario in astratto, ma la dimostrazione che il soggetto pretermesso rientrava tra i legittimari o tra gli eredi istituiti e che la divisione non lo ha compreso; se invece si agisce per lesione di legittima, occorre impostare la domanda come azione di riduzione, non come automatica invalidità dell’intera divisione. La qualità di legittimario va allegata e provata alla luce degli artt. 536 e seguenti c.c., distinguendo tra coniuge, figli e ascendenti e verificando i diversi concorsi rilevanti ai fini della quota riservata. Chi chiede la declaratoria di nullità per preterizione deve provare titolo successorio e mancata inclusione nella divisione; chi chiede la riduzione deve provare la consistenza della massa di calcolo, i debiti, il donatum e il relictum, attraverso la riunione fittizia (art. 556 c.c.).

Il legittimario che domanda la riduzione è soggetto alle condizioni dell’art. 564 c.c., inclusa, nei casi previsti, l’accettazione con beneficio d’inventario e l’obbligo di imputazione di donazioni e legati ricevuti, salvo dispensa.

Gli effetti differenziati dei due vizi

Sul piano degli effetti, la nullità colpisce la divisione in quanto tale, perché difetta un presupposto strutturale della divisio, cioè la partecipazione di tutti i legittimari o eredi istituiti che dovevano esservi compresi; la lesione della legittima, invece, non produce di per sé la stessa conseguenza automatica, ma apre il percorso tipico della riduzione delle disposizioni lesive nei limiti necessari a reintegrare la quota riservata.

Errori frequenti

  • Chiedere la nullità dell’intera divisione per una mera lesione quantitativa della quota di riserva. In tal caso il rimedio proprio è l’azione di riduzione, non la nullità.
  • Confondere l’omissione di beni dall’asse diviso con l’omissione di un legittimario o erede istituito. La prima comporta solo un supplemento di divisione (art. 762 c.c.), la seconda la nullità (art. 735 c.c.).
  • Agire in riduzione senza aver previamente accertato, tramite riunione fittizia, l’effettiva consistenza della massa di calcolo. Tale accertamento è presupposto indispensabile per verificare la lesione della legittima.

Cosa fare

Va verificato se il soggetto interessato sia stato del tutto escluso dalla divisione testamentaria (preterizione, che comporta nullità) o vi sia compreso con una porzione insufficiente (lesione, che comporta riduzione).

Va ricostruita analiticamente la massa di calcolo — relictum, donatum e debiti — prima di agire in riduzione per lesione della quota di riserva.

Va verificato il rispetto delle condizioni dell’azione di riduzione previste dall’art. 564 c.c., inclusa l’eventuale necessità di accettazione con beneficio d’inventario.

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