Recupero dazi e buona fede: occorre lo scrutinio cumulativo ex art. 220 CDC (Cass. civ. Sez. 5 n. 249 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero a posteriori di dazi doganali, l’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC – ora art. 119, par. 3, lett. b), del codice doganale unionale – presuppone la ricorrenza cumulativa di tre condizioni: un errore attivo delle autorità doganali dello Stato di esportazione, la non ragionevole riconoscibilità di tale errore da parte di un debitore in buona fede e l’osservanza da parte di quest’ultimo di tutte le prescrizioni doganali. Il giudice di merito è tenuto a svolgere uno scrutinio specifico e coordinato su tali presupposti, non potendo limitarsi al mero rilievo della falsità dei certificati di origine, che non esclude di per sé la buona fede dell’importatore, né al generico richiamo alla sua qualifica di “operatore esperto”. L’onere probatorio in capo all’importatore concerne la sussistenza di tutte le condizioni dell’esimente, mentre l’autorità doganale deve allegare e dimostrare l’irregolarità delle certificazioni presentate.

Il Fatto

La società importatrice impugnava plurimi avvisi di rettifica emessi in relazione a importazioni di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dichiarati di origine filippina e quindi ammessi con aliquota daziaria pari a zero. Le indagini dell’OLAF avevano tuttavia accertato che le merci erano in realtà prodotti finiti di origine taiwanese, riesportati verso l’Unione Europea mediante documentazione falsificata che ne attestava la lavorazione locale. A seguito della revoca dei certificati di origine preferenziale Form A, l’Agenzia delle Dogane emetteva gli avvisi di rettifica, preceduti dalla consegna dei relativi verbali di revisione dell’accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale, adita dall’Agenzia, riformava la decisione, respingendo anche l’appello incidentale della società.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione rigetta i primi due motivi di ricorso, affermando che la mancata allegazione delle informative OLAF o il diniego di accesso alle stesse non determina l’invalidità dell’avviso, poiché la loro produzione attiene agli oneri probatori in giudizio e non ai requisiti di validità della motivazione. Tali informative, anche se interlocutorie, costituiscono atti ispettivi con rilevanza probatoria e la loro trasmissione non impone l’attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale, previsto solo per la relazione finale con riferimento nominativo. In materia doganale, precisa la Corte, non si applica l’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, bensì lo ius speciale di cui all’art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374/1990, il cui termine dilatorio di trenta giorni risulta nella specie rispettato, rendendo regolare il procedimento.

La Corte accoglie invece il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per non aver svolto alcuna indagine specifica sulle condizioni dell’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC. Il giudice regionale si era arrestato a una formula assertiva, incentrata sulla falsità dei certificati e sulla qualifica di operatore esperto dell’importatore, senza verificare se l’autorità filippina avesse posto in essere un comportamento attivo idoneo a generare l’affidamento, se l’errore fosse ragionevolmente non riconoscibile da un debitore diligente e se l’operatore avesse rispettato tutte le prescrizioni doganali.

Richiamando la giurisprudenza unionale e nazionale, la Corte evidenzia come la buona fede dell’importatore non abbia valenza in re ipsa, richiedendosi la prova di un errore incolpevole imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali. La verifica della diligenza professionale esigibile non può ridursi al generico riferimento alla qualifica di operatore esperto, ma postula un accertamento concreto sugli elementi documentali e le prassi operative conoscibili nel periodo delle importazioni e sui controlli effettivamente svolti dall’operatore.

La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, affinché svolga lo scrutinio cumulativo richiesto dalla norma. La Corte esclude altresì la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, vertendosi in ipotesi di “acte éclairé”, essendo la questione interpretativa già chiarita dalla giurisprudenza unionale. Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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