La compensazione delle spese per mutamento giurisprudenziale è valutazione di merito insindacabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2024 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, cui la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione e su quelle dell’intero giudizio secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale della lite, non ai singoli gradi. La valutazione che ravvisi un mutamento giurisprudenziale su questione dirimente quale “grave ed eccezionale ragione” per la compensazione delle spese, da indicare esplicitamente in motivazione, è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e, se sorretta da motivazione non apparente, è sottratta al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La controversia traeva origine da un avviso di addebito notificato dall’INPS a una professionista per il recupero di contributi, ritenuto prescritto. La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, accertava che nulla era dovuto all’ente previdenziale per intervenuta prescrizione dei crediti, dando atto del mutamento giurisprudenziale di legittimità in base al quale non predicabile un automatismo tra l’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, e compensava integralmente le spese del giudizio.

Avverso la sola statuizione sulle spese, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 92 e allegando l’insussistenza del mutamento giurisprudenziale posto a fondamento della compensazione. L’INPS resisteva con procura speciale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che il giudice del rinvio, quando la causa gli sia rimessa anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità, deve regolare le spese delle fasi di impugnazione e dell’intero giudizio applicando il principio della soccombenza all’esito complessivo, e non ai diversi gradi, richiamando sul punto Cass. n. 16645 del 2025.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fondato la compensazione sul mutamento giurisprudenziale consacrato nell’ordinanza di rinvio. Pur riconoscendo che pronunce di legittimità escluse l’automatismo erano già state emesse prima di tale ordinanza, la Corte ha osservato che la decisione poi cassata si era uniformata a precedenti, come Cass. n. 6677 del 2019, che configuravano come doloso occultamento la condotta del professionista che ometteva di compilare il quadro RR. Tale quadro rendeva non manifestamente infondato, nella valutazione del giudice di merito, il ricorso al revirement quale ragione giustificativa.

La Corte ha quindi ribadito che l’ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le “gravi ed eccezionali ragioni” da indicare esplicitamente in motivazione, come già affermato da Cass. n. 41360 del 2021. L’individuazione di tale ipotesi nel caso concreto e la sua idoneità a fondare la compensazione integrale costituiscono, tuttavia, una valutazione di merito che, sorretta da motivazione adeguata, è sottratta al sindacato di legittimità.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con conferma della compensazione delle spese e dichiarazione del difetto di attività difensiva dell’INPS, che ha giustificato il “nulla spese” per il giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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