Decadenza dall’impugnazione dei contratti a termine e onere della eccezione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20579 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di decadenza dall’impugnazione del contratto a termine, sollevata con il richiamo alle artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e art. 32 della legge n. 183 del 2010, non richiede l’indicazione analitica del fatto generatore, poiché la stessa prospettazione della decadenza implica un riferimento al decorso del tempo, desumibile dal contenuto della normativa e dalla durata dei contratti. La decadenza opera per i soli contratti non tempestivamente impugnati, con la conseguenza che il ricorso che non investa tale ratio decidendi è inammissibile. L’eventuale affermazione accessoria del giudice di merito, priva di incidenza sul dispositivo, non è idonea a sostenere la censura.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al Tribunale di Bologna i contratti di lavoro somministrato a termine succedutisi senza soluzione di continuità, contestando la loro legittimità e chiedendo la declaratoria di nullità o annullabilità e la sussistenza di un rapporto a tempo determinato, con condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno.

Il Tribunale, autorizzata la chiamata in causa dell’agenzia interinale, ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti della sola azienda sanitaria. Quest’ultima ha proposto appello e la Corte d’appello, con sentenza n. 523/2018, ha accolto il gravame, dichiarando il ricorrente decaduto dall’impugnazione dei contratti conclusi con le agenzie e rigettando il ricorso originario. Contro tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 414 e 416 cod. proc. civ., dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, lamentando che la decadenza fosse stata accolta sebbene l’eccezione, sollevata dall’azienda sanitaria nella comparsa di risposta di primo grado, fosse generica e priva di indicazione del fatto generatore.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Dalla lettura del ricorso e della sentenza emerge che l’eccezione era stata tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione di primo grado, con espresso riferimento ai contratti di somministrazione coinvolti, e ribadita in più punti. Il rilievo del ricorrente sull’assenza di riferimenti al fatto generatore, identificato nel decorso del tempo, non è condivisibile: la semplice prospettazione di una decadenza contiene in sé il riferimento a un periodo di tempo, nella specie agevolmente desumibile dal contenuto della normativa richiamata e dalla durata dei contratti.

Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la violazione degli artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276 del 2003, degli artt. 42 e 43 CCNL del 24 luglio 2008 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel dichiararlo decaduto per avere rivolto le impugnazioni e le domande solo nei confronti dell’impresa utilizzatrice e non anche delle agenzie somministratrici.

Anche tale doglianza è stata dichiarata inammissibile. La corte territoriale ha accertato la decadenza rilevando che il ricorrente aveva proposto, nel rispetto dei termini, l’atto di impugnazione e la successiva azione giudiziaria solo relativamente all’ultimo contratto di somministrazione, mentre era decaduto per i contratti precedenti. Questa è la ratio decidendi della sentenza di appello e la censura non la investe. L’aggiunta della Corte d’appello, secondo cui l’atto sarebbe stato proposto esclusivamente contro l’azienda utilizzatrice e non anche nei confronti delle agenzie, è priva di incidenza sulla decisione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono state compensate, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., in ragione della complessità dell’accertamento e dell’esito differente dei giudizi di merito, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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