Art. 756 c.c. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

Funzione della norma

L’art. 756 c.c. chiude il sistema del Capo III del Titolo IV del Libro II dedicato al pagamento dei debiti ereditari, dopo la regola generale del concorso tra coeredi posta dall’art. 752 c.c., la disciplina del pagamento e della rivalsa interna tra coeredi dettata dall’art. 754 c.c., e la previsione speciale sull’insolvenza della quota di debito ipotecario di un coerede contenuta nell’art. 755 c.c. La sua funzione sistematica è distinguere in modo netto la posizione del legatario da quella dell’erede, in coerenza con l’art. 588 c.c., secondo cui ha qualità di erede chi riceve l’universalità o una quota dei beni, mentre ha qualità di legatario chi riceve una disposizione a titolo particolare.

La funzione pratica della norma è evitare che il legatario, proprio perché beneficiario a titolo particolare, venga assimilato all’erede nel pagamento dei debiti ereditari: il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, mentre il concorso nei debiti e pesi ereditari è costruito dal sistema, negli artt. 752, 754 e 755 c.c., esclusivamente con riferimento agli eredi e ai coeredi.

Le due eccezioni: azione ipotecaria e diritto di separazione

La regola dell’esenzione del legatario incontra due eccezioni espresse a favore dei creditori: l’azione ipotecaria sul fondo legato, quando il bene oggetto del legato sia gravato da ipoteca a garanzia di un debito ereditario, e l’esercizio del diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede. In entrambi i casi il legatario può subire l’aggressione del bene legato da parte del creditore, pur restando estraneo, come regola, all’obbligo personale di pagamento dei debiti ereditari.

La surrogazione del legatario che estingue il debito

Se il legatario estingue il debito di cui era gravato il fondo legato, in quanto assoggettato all’azione ipotecaria del creditore, egli subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi: la norma gli riconosce quindi un diritto di rivalsa verso gli eredi, evitando che il pagamento compiuto per liberare il bene legato resti a suo definitivo carico, in coerenza con la regola generale secondo cui il peso dei debiti ereditari grava, in via di principio, sugli eredi e non sui legatari.

Errori frequenti

  • Ritenere che il legatario sia tenuto, come l’erede, al pagamento dei debiti ereditari in proporzione al valore del legato. La regola è opposta: il legatario è esente, salvo le due eccezioni espressamente previste dalla norma.
  • Trascurare il diritto di rivalsa del legatario che abbia estinto il debito gravante sul fondo legato. In tal caso il legatario subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi, e non sopporta definitivamente il pagamento.

Cosa fare

Va verificato se il bene oggetto del legato sia gravato da ipoteca a garanzia di un debito ereditario, presupposto per l’eventuale azione ipotecaria del creditore contro il legatario.

Va accertato, in caso di pagamento da parte del legatario del debito gravante sul fondo legato, l’esercizio del diritto di rivalsa verso gli eredi, mediante surrogazione nelle ragioni del creditore.

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