Il negotium mixtum cum donatione richiede prova di sproporzione significativa e consapevolezza dell’alienante (Cass. civ. Sez. 2 n. 8425 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compravendita conclusa a un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, essendo necessari la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni e la consapevolezza, da parte dell’alienante, dell’insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all’arricchimento dell’acquirente. In tema di doppia conforme, il ricorrente per cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando che esse sono tra loro diverse, a pena di inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice di merito entro i parametri tabellari non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione dia conto delle ragioni dello scostamento dalla soglia minima.
Il Fatto
A seguito del decesso del padre, un erede convenne in giudizio i fratelli, chiedendo l’accertamento della simulazione relativa dell’atto di cessione dell’azienda farmaceutica paterna, stipulato a favore di uno di essi, sostenendo che il trasferimento fosse avvenuto a titolo di donazione dissimulata per difetto di forma solenne. In via subordinata, domandò la riduzione della donazione lesiva della legittima e la collazione. Il Tribunale rigettò le domande e la Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo oneroso il trasferimento e insussistente la simulazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’omessa pronuncia, rilevando che i giudici di merito avevano preso posizione sulle questioni relative al pagamento del prezzo, valorizzando gli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio circa il valore dell’azienda e il corrispettivo versato, per come risultante dal rogito e dalla scrittura privata collegata. Ha altresì precisato che il giudice d’appello può fondare la decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante, purché in diretta connessione con i motivi dedotti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 230-bis e 1872 c.c., osservando che la censura atteneva alla valutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha inoltre chiarito che il gravame, rimettendo in discussione l’insussistenza della simulazione, aveva travolto l’intera pronuncia sul punto, ivi compresa l’affermazione sulla natura simulata del prezzo.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancata indicazione delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, richiesta dall’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
In riferimento al negotium mixtum cum donatione, la Corte ha ribadito che la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo è inteso a realizzare, per via indiretta, una finalità di liberalità attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni. Ha pertanto escluso la configurabilità dell’istituto in assenza di prova di una sproporzione significativa tra valore del bene e prezzo e della consapevolezza del cedente, conformandosi al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Da ultimo, la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese, compresa nella “forcella” tariffaria applicabile al valore della controversia, quantificato in base al prezzo effettivamente pagato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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