Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: l’onere della prova della consapevolezza del contribuente resta in capo all’Amministrazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 4181 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA e di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva sulla base di elementi oggettivi e specifici, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una frode fiscale. Solo ove l’Amministrazione assolva a tale onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso concreto. Non assumono rilievo, a tal fine, la regolarità della contabilità e dei pagamenti. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice di merito abbia applicato erroneamente la regola di giudizio sull’onere della prova, attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata, non quando abbia valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Il Fatto

A un imprenditore agricolo era notificato un avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, per Irpef, addizionali e Iva relativo all’anno d’imposta 2005. L’Ufficio aveva rideterminato i ricavi dopo aver accertato indebite percezioni di denaro pubblico attraverso la sovrafatturazione da parte di un fornitore per prestazioni inesistenti. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo mancante la prova del suo coinvolgimento nella frode, e la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.

Nel secondo grado, l’Ufficio sosteneva che il contribuente avesse intrattenuto rapporti commerciali con due fornitori, uno dei quali aveva emesso una fattura per un imponibile di euro 100.000,00 oltre IVA, pur avendo ammesso di non aver eseguito i lavori. Il giudice d’appello, tuttavia, aveva richiamato un’unica fattura e aveva ritenuto verosimile la buona fede del contribuente. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente escluso la necessità di disporre la rinnovazione della notifica del ricorso, eventualmente nulla, poiché il ricorso risultava prima facie infondato. Secondo i principi desumibili dagli artt. 175 e 127 c.p.c., il rispetto della ragionevole durata del processo impone di evitare attività processuali superflue e formalità non giustificate dal contraddittorio.

Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. non era configurabile, poiché il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la considerazione della domanda o dell’eccezione, mentre nella specie l’Agenzia lamentava l’omessa valutazione di una circostanza fattuale, questione estranea alla fattispecie dell’error in procedendo. Il secondo motivo, concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente, è stato dichiarato inammissibile, in quanto la motivazione impugnata spiegava adeguatamente le ragioni per cui non vi era prova del coinvolgimento del contribuente nella frode.

Il terzo motivo, rubricato come omessa considerazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato ritenuto inammissibile, poiché il ricorrente non aveva indicato il «fatto storico» oggetto di discussione tra le parti né il «come» e il «quando» tale fatto fosse stato allegato nell’atto di appello, limitandosi a richiamare il contenuto del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.

Il quarto motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che incombe sull’Amministrazione l’onere di dimostrare, anche per presunzioni, la fittizietà dell’operazione o la consapevolezza del contribuente. La CTR aveva correttamente applicato tale regola, non potendosi configurare alcuna inversione dell’onere probatorio, poiché spettava sempre all’Ufficio dimostrare, eventualmente in via presuntiva, o l’inesistenza oggettiva delle operazioni o la conoscenza da parte del contribuente della sostanziale inesistenza del fornitore. Il richiamo all’art. 2698 cod. civ. è stato inoltre giudicato non pertinente, attenendo tale norma ai patti relativi all’onere della prova.

Il ricorso è stato rigettato, senza pronuncia sulle spese, per la mancata attività difensiva del contribuente, con esclusione dell’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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