Redditometro: prova contraria del contribuente e durata del possesso (Cass. civ. Sez. V n. 16488 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con il cd. redditometro integra una presunzione legale relativa che dispensa l’Amministrazione da ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva e impone al contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. A tal fine non basta provare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica: occorre documentare anche l’entità e la durata del possesso di quei redditi, così da poter riferire ad essi la maggiore capacità contributiva accertata. Il riferimento ai due o più periodi di imposta contenuto nel quarto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 attiene alla durata della non congruità del reddito dichiarato, non alla giustificabilità dello scostamento mediante redditi diversi dell’uno o dell’altro anno.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2008. L’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo, rettificando la dichiarazione — pari a zero — e accertando un maggior reddito, sulla base della disponibilità di due autovetture e di uno scooter quali indici di capacità contributiva.
Il ricorso del contribuente veniva rigettato in primo grado e l’appello confermato dalla C.t.r., con sentenza depositata il 24 febbraio 2016. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’omesso esame del fatto decisivo consistente nell’assenza di scostamento reddituale per l’anno 2007 e la violazione delle regole sull’onere della prova.
La Motivazione della Corte
I giudici di legittimità hanno anzitutto escluso che potesse darsi ingresso alla richiesta di prendere atto della definizione agevolata, per come dichiarato dal contribuente nella memoria, essendo alla stessa non dato seguito.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché coacervato: la doglianza prospettava vari vizi in contrasto logico tra loro, senza separare le censure di diritto da quelle sulla ricostruzione del fatto. La Corte ha ribadito, richiamando il proprio orientamento, che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, non potendo il giudice di legittimità essere chiamato a selezionare e ricostruire i mezzi d’impugnazione.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché entrambi afferenti alla prova del possesso di redditi diversi, sono stati giudicati infondati. La Corte ha ricostruito la disciplina dell’accertamento sintetico: il quarto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 consente di presumere il reddito complessivo sulla base di elementi certi indicativi di capacità contributiva; il sesto comma fa salva la prova contraria del contribuente. Il redditometro introduce, dunque, una presunzione legale relativa: accertata l’effettività dei fattori-indice, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore.
Sul piano dell’onere della prova gravante sul contribuente, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato: non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi esenti o il semplice transito della disponibilità economica. La norma esige una prova documentale anche su circostanze sintomatiche del fatto che quei redditi siano stati effettivamente utilizzati, ancorando a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la riferibilità della maggiore capacità contributiva.
Nel caso di specie la C.t.r. ha fatto buon governo di tali principi: la documentazione bancaria prodotta riguardava solo il primo dei due anni oggetto di accertamento, né risultava prodotta alcuna documentazione per il 2008, con la conseguenza che restava obliterata la prova della durata del possesso del reddito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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