La revocazione per errore di fatto non è ammessa contro il decreto di estinzione della lite tributaria definita ai sensi della legge n. 197/2022 (Cass. civ. Sez. 5 n. 23068 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Corte di cassazione dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, primo periodo, della legge n. 197/2022 per il perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria, non rientra nel novero dei provvedimenti impugnabili per revocazione per errore di fatto ex artt. 391-bis, primo comma, e 395, num. 4, c.p.c. Tale rimedio è, infatti, esperibile solo avverso le sentenze, le ordinanze o i decreti emessi ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. L’unico rimedio avverso il predetto decreto di estinzione è quello dell’istanza di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 391, terzo comma, c.p.c., da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugnava per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, num. 4, c.p.c., il decreto presidenziale con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato estinto il procedimento concernente il ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in materia di classamento di unità immobiliari. Il decreto di estinzione era stato emesso sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022. L’Agenzia assumeva che il provvedimento impugnato fosse viziato da un errore di fatto, in quanto basato sulla supposizione, ritenuta smentita dagli atti, che la società contribuente avesse presentato domanda di definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del rimedio esperito. Secondo il disposto dell’art. 391-bis, primo comma, c.p.c., la revocazione per errore di fatto può essere proposta solo contro la sentenza, l’ordinanza o il decreto di estinzione pronunciati ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non rientrava in tale categoria, essendo stato emesso ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, per il perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
La Corte ha precisato che tale decreto riguarda uno dei casi di estinzione del processo disposta per legge menzionati dall’art. 391, primo comma, c.p.c. L’unico rimedio esperibile avverso tale provvedimento, quindi, non è la revocazione, bensì l’istanza di fissazione dell’udienza di cui al terzo comma della medesima disposizione, da proporsi nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
L’impugnazione è stata, pertanto, dichiarata inammissibile, trattandosi di mezzo non ammesso dall’ordinamento. Sul punto, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in numerose pronunce, tra cui le Sezioni Unite n. 19980 del 2014.
A sostegno della decisione, la Corte ha altresì rilevato l’eventuale, comunque palese, tardività dell’istanza. Dall’esame del fascicolo telematico è emerso che il decreto impugnato era stato comunicato all’Avvocatura dello Stato il 21 maggio 2025, mentre il ricorso per revocazione era stato notificato solo il 17 dicembre 2025, ben oltre il termine di dieci giorni previsto per la proposizione dell’istanza di fissazione dell’udienza. La Corte ha quindi escluso la possibilità di convertire il ricorso in istanza di fissazione dell’udienza, confermando la sua inammissibilità.
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Nota della Redazione
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