Inammissibile il ricorso per cassazione privo di autosufficienza e non correlato alla ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 3 n. 4594 del 01.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i motivi di censura devono essere correlati alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che il ricorrente deve individuare e specificamente contrastare. Le censure prive di tale correlazione sono inammissibili ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. È, altresì, inammissibile il motivo che si limiti ad affermazioni apodittiche e generiche, senza indicare specificamente, come prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., i fatti processuali e gli elementi normativi posti a fondamento della doglianza. L’onere di specificità non risponde a un mero formalismo, ma è funzionale a sottoporre al giudice di legittimità la vicenda processuale nel modo più chiaro, consentendo l’apprezzamento delle ragioni della parte entro il perimetro della domanda.
Il Fatto
Gli odierni ricorrenti, eredi del titolare di un contratto di affitto di una cava, convenivano in giudizio il conduttore per sentirne accertare l’inadempimento agli obblighi di riconsegna del bene. I ricorrenti lamentavano che la cava era stata riconsegnata in violazione della clausola contrattuale che imponeva la restituzione con “scaloni e pendenze a norma di legge”. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, la rigettava, ritenendo la clausola contrattuale di contenuto generico e non idoneo a fondare la pretesa risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili in quanto non correlati alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno osservato che la corte territoriale aveva correttamente applicato la regola di riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale, come delineata dalle Sezioni Unite n. 13353 del 2001, secondo cui il creditore che invoca l’inadempimento deve provare il titolo e la fonte della propria pretesa. La Corte d’Appello aveva, infatti, escluso che i creditori avessero assolto a tale onere, avendo considerato generico il contenuto della clausola contrattuale e facendo riferimento al “richiamo molto generico alle previsioni di legge”.
La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che la censura relativa alla violazione dell’art. 119 del D.P.R. n. 128/1959 era formulata in modo assertivo e generico, senza considerare che la disposizione invocata attiene alla fase di “coltivazione” della cava e non al momento della riconsegna del bene. I motivi risultavano, altresì, carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, non avendo i ricorrenti specificamente indicato gli atti e i documenti processuali posti a fondamento delle doglianze, come prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
La Corte ha infine precisato che il requisito di specificità non risponde a un mero formalismo, ma è informato ai principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU, essendo volto ad assicurare uno standard di redazione degli atti che consenta al giudice di apprezzare compiutamente le ragioni della parte. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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