Improcedibilità del ricorso per omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 2 n. 4595 del 01.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., qualora il ricorrente, avendo espressamente allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, non depositi, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza medesima munita della relata di notificazione entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. L’improcedibilità è esclusa solo se la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, ovvero se la relata risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda giudiziale proposta da una proprietaria (la controricorrente) nei confronti di un altro proprietario (il ricorrente), volta a ottenere la declaratoria che le opere di trasformazione del lastrico solare condominiale costituivano nuove opere ai sensi dell’art. 1127 cod. civ., con la condanna al pagamento dell’indennità di sopraelevazione. Il convenuto proponeva domande riconvenzionali, tra cui l’accertamento della proprietà pertinenziale dell’area cortilizia e l’accertamento negativo di una servitù.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda principale e rigettava le riconvenzionali, condannando il convenuto al pagamento dell’indennità e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, rideterminava soltanto le spese di lite. La decisione è stata impugnata per cassazione dal soccombente con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la nullità dell’atto di costituzione del nuovo difensore del ricorrente per mancanza della procura notarile, richiesta nei giudizi promossi anteriormente al 2009, come quello in esame, iniziato con atto del 2008. La Corte ha rammentato che, in tali ipotesi, la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e la sua mancanza rende nullo l’atto di costituzione, ferma restando la validità della precedente difesa.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 818, 949 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 132 e 345 cod. proc. civ., censurando la sentenza per aver riconosciuto un diritto di servitù sulla corte in contestazione in capo alla controricorrente, trattandosi, a suo dire, di una mera obbligazione personale. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 96 cod. proc. civ., si doleva della ritenuta responsabilità aggravata, dell’utilizzo di documentazione prodotta tardivamente e della valutazione di un comportamento antecedente all’inizio del giudizio.
La Corte, nell’esaminare la questione preliminare, ha rilevato che il ricorrente aveva attestato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva prodotto la relata di notifica. Il difetto di produzione risultava certificato dalla Cancelleria. Il mancato deposito di tale atto integra la fattispecie dell’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, una volta allegata la notificazione del provvedimento, sorge l’onere di depositarne la copia autentica entro il termine previsto.
La Corte ha precisato che l’improcedibilità non opera qualora la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, ovvero qualora la relata risulti prodotta dal controricorrente o sia presente nel fascicolo d’ufficio, richiamando le Sezioni Unite n. 21349 del 2022. Nel caso di specie, il termine breve, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, era scaduto il 16.11.2020, mentre il ricorso era stato notificato il 25.11.2020, oltre i prescritti 60 giorni.
La Corte ha concluso che l’improcedibilità è inevitabile ed esaurisce lo scrutinio in sede di legittimità, senza esaminare i motivi di ricorso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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