Il concorso colposo del committente non è desumibile dall’esiguità del corrispettivo, la cui valutazione è sindacabile solo per vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 21851 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica, pertanto, un problema interpretativo di quest’ultima. L’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è invece mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. L’omesso esame concerne esclusivamente un fatto storico decisivo non esaminato, e non può tradursi nella contestazione della valutazione delle prove né nell’insufficienza della motivazione. È pertanto inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Condominio di via Monterone Sabino n. 21, in Roma, conveniva in giudizio Carlo Zilli, titolare dell’omonima ditta individuale, chiedendo l’accertamento della gravosa difettosità dell’opera di impermeabilizzazione del lastrico di copertura dei locali garage condominiali e la condanna al risarcimento dei danni per gli interventi di ripristino necessari. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 208/2018, accoglieva solo in parte la domanda, condannando il convenuto al pagamento di € 7.500,00, applicando l’art. 1227 c.c. e distribuendo paritariamente la responsabilità del danno. La Corte d’appello di Roma, esaminati congiuntamente i gravami, riteneva infondate le doglianze dell’appellante principale e, accogliendo parzialmente l’appello incidentale, escludeva il concorso di responsabilità del Condominio e rideterminava il quantum risarcitorio in € 14.000,00 oltre IVA.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 9611 del 10/04/2024, confermando la legittimità del procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., non versando il Consigliere Delegato in situazione di incompatibilità.
Nel merito, il ricorrente aveva dedotto un unico complesso motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., contestando la riforma della sentenza di primo grado e la mancata applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., assumendo che l’esiguità del corrispettivo e delle opere richieste dovesse far desumere la consapevolezza dell’inadeguatezza dell’intervento. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando il principio per cui il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma, mentre l’allegazione di un’erronea applicazione in ragione della ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla valutazione delle risultanze di causa e inerisce al giudizio di merito.
Quanto alla censura relativa al vizio di motivazione, la Corte ha precisato che l’omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. concerne esclusivamente un fatto storico decisivo non esaminato, non traducendosi nella contestazione della valutazione delle prove o nell’insufficienza della motivazione. Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ciascuna risultanze, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a fondamento della decisione.
In definitiva, il ricorso tendeva a una rivalutazione del merito, risultando inammissibile anche sotto tale profilo. Conclusivamente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore importo in favore della controparte e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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